Accesso agli atti in gara: secondo classificato ha interesse al subentro (TAR Lazio n. 217 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente collocatosi al secondo posto in una gara d’appalto vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alla documentazione della fase esecutiva del contratto aggiudicato al primo classificato. Tale interesse sussiste quando dalla documentazione richiesta possa emergere l’inadempimento dell’aggiudicatario, la conseguente risoluzione contrattuale e il subentro del secondo classificato nell’esecuzione del servizio. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso è illegittimo ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e va annullato, con condanna dell’amministrazione all’ostensione integrale dei documenti richiesti.
Il Fatto
Una società, classificatasi seconda in una gara per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali comunali, aveva chiesto al Comune aggiudicatore l’accesso ad alcuni atti della fase esecutiva dell’appalto. La richiesta riguardava la relazione tecnica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il contratto stipulato con l’aggiudicataria, la corrispondenza intercorsa tra il Comune e quest’ultima e i provvedimenti eventualmente adottati a fronte degli inadempimenti contestati.
Il Comune non rispondeva nel termine, lasciando formarsi il silenzio-rigetto. La società ricorrente ha quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna all’esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire. La ricorrente si era collocata al secondo posto con uno scarto di soli 5,63 punti dall’aggiudicataria, che aveva ottenuto il maggior punteggio tecnico proprio grazie alle migliorie offerte in gara e ritenute dalla ricorrente non eseguite.
Da qui la conclusione del giudice: se gli inadempimenti fossero stati confermati, il Comune avrebbe dovuto procedere alla risoluzione contrattuale, con conseguente subentro della seconda classificata nell’esecuzione del servizio. L’interesse alla conoscenza della corretta esecuzione dell’appalto è dunque diretto, concreto e attuale.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune, con una nota, aveva comunicato la trasmissione degli atti richiesti senza però allegarli. All’esito della camera di consiglio era stata emessa un’ordinanza collegiale che ordinava all’amministrazione di esibire i documenti, ordine rimasto inadempiuto.
Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è stato quindi ritenuto illegittimo ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Il TAR ha annullato il diniego tacito e ha ordinato al Comune l’ostensione integrale dei documenti, mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
L’amministrazione resistente è stata infine condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Nota della Redazione
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