Risarcimento per illegittima sospensione della licenza ex art. 100 TULPS (TAR Lombardia n. 210 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di un pubblico esercizio adottata ai sensi dell’art. 100 TULPS per finalità sanzionatorie, e non di prevenzione, è illegittima per sviamento dal fine perseguito. L’annullamento del provvedimento fonda la responsabilità dell’amministrazione per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, da sussumere nella clausola generale dell’art. 2043 c.c. Il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla chiusura forzata è in re ipsa e va liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. L’illegittimità dell’atto costituisce indice presuntivo della colpa, salvo che l’amministrazione provi l’errore scusabile o la complessità dei fatti.
Il Fatto
Il Questore di Brescia sospendeva per quindici giorni l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio commerciale. La ricorrente chiudeva immediatamente l’attività per l’intero periodo indicato. Il provvedimento veniva impugnato e annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato, che ne accertava l’illegittimità per sviamento dal fine perseguito: il potere discrezionale di cui all’art. 100 TULPS, di natura cautelare, era stato impiegato con scopo sanzionatorio, in assenza di attualità della situazione di pericolo.
Con successivo ricorso la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale da mancati incassi nei quindici giorni di chiusura e del danno all’immagine conseguente all’apposizione dei sigilli e al risalto giornalistico della vicenda. L’amministrazione resisteva eccependo il difetto di prova del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la pretesa come responsabilità per illegittimo esercizio della funzione amministrativa e la riconduce alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2021. Verifica quindi l’ingiustizia del danno e il nesso causale tra condotta ed evento.
L’esecuzione del provvedimento illegittimo ha leso l’interesse legittimo oppositivo della ricorrente. Il bene della vita preesisteva all’esercizio del potere e viene riacquistato per effetto dell’annullamento dell’atto sacrificativo, secondo il richiamo a Cons. di Stato Sez. VI n. 6111/2021. Il pregiudizio è concreto: la contestualità tra notifica ed esecuzione non ha consentito di approntare strumenti di tutela.
Sul piano soggettivo, l’amministrazione non ha allegato elementi idonei a escludere la colpa. Il privato può invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo, operando la presunzione semplice dell’art. 2727 c.c., salvo l’errore scusabile, i contrasti giurisprudenziali o la complessità dei fatti (richiamo a Cass. civ. Sez. VI n. 4903 del 2015).
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio non accoglie il criterio del fatturato medio settimanale, che sostanzierebbe la pretesa di ricavo lordo: il lucro cessante è in re ipsa e va identificato nel ricavo netto. La liquidazione è equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., applicando alla media degli introiti documentati (€ 5.188,00) un’aliquota del 42%, con importo arrotondato a € 3.000,00.
Il danno all’immagine è riconosciuto per il documentato risalto giornalistico legato alle ragioni del provvedimento (spaccio di droga), con liquidazione equitativa di € 1.500,00. Trattandosi di debito di valore, il Collegio dispone la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data di notifica al deposito, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo. Il ricorso è accolto e l’amministrazione condannata al pagamento complessivo di € 4.500,00, oltre spese liquidate in € 1.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2727 c.c. – Nozione