Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese alla parte virtualmente soccombente (TAR Lazio n. 216 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta demolizione del manufatto oggetto dell’ordinanza di rilascio, non impugnata insieme ai successivi provvedimenti esecutivi, determina la cessazione della materia del contendere sotto forma di sopravvenuto difetto di interesse e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice la valutazione dell’originaria infondatezza dei motivi, ai fini della regolazione delle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del ricorrente quando tutti i motivi di gravame risultino, già in sede cautelare, privi di fondamento.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente gestiva il mattatoio comunale in forza di una concessione in comodato d’uso gratuito disposta con deliberazione di Giunta del 2010. Il contratto previsto dallo schema approvato non fu mai sottoscritto. Il Comune, ritenuta l’occupazione priva di titolo, ne chiese la restituzione e, dopo ulteriori diffide, emanò l’ordinanza di rilascio dell’immobile.
Il Consorzio impugnò l’ordinanza davanti al TAR Lazio, deducendo incompetenza del dirigente, violazione delle garanzie procedimentali e difetto di istruttoria. Il Comune eccepì l’acquiescenza e contestò nel merito la fondatezza del gravame. La domanda cautelare fu respinta per assenza di fumus boni iuris e la decisione fu confermata in appello. Nelle more l’immobile fu rilasciato e successivamente demolito per la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Comune ha versato in atti la deliberazione di Giunta con cui è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione dell’area, recante espressa attestazione dell’avvenuta demolizione dell’edificio dell’ex mattatoio e dei manufatti annessi. Il presupposto materiale dell’ordinanza impugnata è dunque venuto meno.
Il Tribunale osserva che i successivi provvedimenti esecutivi del progetto non sono stati impugnati. Ne deriva che l’utilità concreta perseguita dal ricorrente non è più conseguibile e che è venuto meno l’interesse alla decisione. La questione non attiene al merito dei motivi, ma alla permanenza dell’interesse a ricorrere.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria assorbe ogni altra questione, compresa l’eccezione di acquiescenza.
Quanto alle spese, il Collegio valorizza l’originaria infondatezza di tutti i motivi di gravame, già affermata in sede cautelare. Il ricorrente è qualificato parte virtualmente soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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