Mantenimento annuale delle strutture balneari e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 123 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative può mantenere installati i manufatti amovibili, in vigenza del titolo e fermo il canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio. La facoltà è attribuita direttamente dalla legge e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione. La clausola di salvezza riguarda i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza, e non quelli i cui effetti siano stati sospesi in sede cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/2024. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse all’esame del diniego paesaggistico.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area costiera e vi gestisce uno stabilimento balneare, le cui strutture sono autorizzate con vincolo di stagionalità. Con il ricorso introduttivo ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune, unitamente agli atti presupposti e alla successiva diffida alla rimozione delle opere.

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento ripristinatorio. Nel corso del giudizio è intervenuta la modifica normativa che ha introdotto la facoltà di mantenimento annuale dei manufatti; su questa base il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente il proprio orientamento espresso in una precedente sentenza della stessa Sezione e ne conferma le conclusioni. Il punto di partenza è l’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione, con decorrenza dal 15.11.2024.

Dalla lettera e dalla ratio della disposizione i giudici ricavano che il legislatore ha inteso autorizzare i gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino all’aggiudicazione delle gare per le nuove concessioni, anche quando l’uso sia sottoposto a stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde da appositi atti di assenso: diversamente, la norma sarebbe priva di contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già spettante all’Amministrazione.

Il Collegio affronta poi la clausola di salvezza per i provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore. Gli effetti dell’ingiunzione comunale erano stati sospesi in sede cautelare prima di quella data, sicché il provvedimento non ha prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo della norma. La salvezza, argomenta il TAR, opera solo per i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali vi sia stata acquiescenza.

Diversamente opinando si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di ingiunzione e soggetti in identica posizione di fatto e di diritto che, per eventi occasionali, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo. Poiché la ricorrente è abilitata ex lege al mantenimento annuale, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese in ragione della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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