Accesso agli atti contro il gestore del servizio universale di telefonia (TAR Campania n. 3435 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi e, più in generale, dei soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Esso può avere ad oggetto ogni documento concernente tale attività, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale. Il gestore del servizio universale di telefonia e di navigazione Internet è assoggettato all’accesso anche nella componente infrastrutturale. Il soggetto subentrato per cessione di ramo d’azienda, tenuto alla manutenzione e gestione delle installazioni, deve acquisire dal cedente gli atti del procedimento, ove non già posseduti, al fine di consentirne la visione all’istante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due appartamenti in un fabbricato, rileva che sul muro perimetrale dell’edificio sono installate cassette per il passaggio di cavi di rete telefonica e fibra recanti il marchio della società di telefonia, senza che egli abbia mai rilasciato autorizzazioni né ricevuto comunicazioni. La situazione, a suo dire, impedisce gli interventi di ristrutturazione della facciata e l’accesso ad agevolazioni.
Il ricorrente presenta istanza di accesso alla documentazione sull’installazione. La società di telefonia risponde indicando quale destinataria la società subentrata nel ramo d’azienda della rete primaria. L’istanza rivolta a quest’ultima resta senza riscontro, con formazione del silenzio diniego ex art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente propone ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna delle società, con nomina di commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in parte l’eccezione di tardività sollevata dalla società di telefonia. La contestazione del silenzio sull’istanza rivolta alla società subentrata è tempestiva; non altrettanto quella relativa alla mancata ostensione da parte della prima società, indipendentemente dalla qualificazione della nota di riscontro, non impugnata nei termini. Il termine non può farsi decorrere dalla formazione del secondo silenzio, poiché la seconda istanza era rivolta esclusivamente alla società subentrata e, nemmeno a fronte del suo silenzio, fu presentata nuova istanza alla prima.
Nel resto il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’accesso è esercitabile verso i gestori di pubblici servizi, limitatamente all’attività di pubblico interesse, e può riguardare ogni documento a essa pertinente. Sotto il profilo soggettivo, il diritto è esperibile verso i gestori del servizio universale di telefonia e Internet, anche nella componente infrastrutturale, in quanto gestori di servizio pubblico (TAR Napoli n. 6583 del 2024; TAR Venezia n. 1420 del 2019; TAR Lecce n. 1499 del 2021). Sotto il profilo oggettivo, esso investe gli atti pertinenti a tale attività, quand’anche sottoposti a disciplina sostanziale privatistica.
La documentazione richiesta concerne l’installazione della cassetta sulla facciata dell’immobile e pertiene all’attività di pubblico interesse svolta dapprima dalla prima società e, dopo la cessione di ramo d’azienda, dalla subentrata. Sussiste quindi l’interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22 e art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, volto a verificare la legittimità dell’allocazione e a tutelare i propri diritti anche in sede giudiziale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1457/2017).
Non colgono nel segno le difese della subentrata sull’onere di rivolgersi al Comune, poiché la pretesa investe gli atti della procedura seguita per la realizzazione delle opere, come regolata dal manuale delle procedure aziendali richiamato. Se la prima società avrebbe dovuto acquisire le autorizzazioni prima dei lavori, la subentrata — tenuta alla manutenzione, gestione e verifica delle installazioni — deve adoperarsi per acquisire gli atti afferenti al procedimento, su cui si fonda la propria legittimazione a mantenere le installazioni su proprietà aliena. È priva di supporto probatorio l’eccezione di impossibilità dell’accesso, in assenza di formale dichiarazione di non detenzione e di adeguati riscontri.
Nota della Redazione
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