Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3437 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e, in mancanza di prova dell’adempimento, ne ordina l’esatta ed integrale esecuzione entro un termine congruo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso perché l’esecuzione forzata possa essere richiesta. Il giudice nomina commissario ad acta sin da ora, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 5244/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 18.9.2023. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione.

Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria del 28.10.2024. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 22.2.2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il richiamo è all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato stesso.

Il TAR verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’assegnazione avviene mediante attribuzione dell’equivalente monetario della carta elettronica, per un importo complessivo di € 2.000, corrispondente a € 500,00 annui per quattro anni scolastici, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 107/2015 e del DPCM 28.11.2016.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il primo termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della relativa scadenza. Dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 479 c.p.c.

Tutte le 364 sentenze sull'art. 479 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *