Accesso agli atti del procedimento di immissione in ruolo e scorrimento della graduatoria (TAR Abruzzo n. 170 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato collocato primo fra gli idonei non vincitori di un concorso pubblico vanta un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento di immissione in ruolo del vincitore, poiché da tale esito dipende la possibilità di scorrimento della graduatoria. L’istanza di accesso non è esplorativa quando il richiedente indichi il procedimento amministrativo nel quale i documenti sono stati o avrebbero dovuto essere formati, non gravando sul terzo estraneo l’onere di una specifica individuazione degli atti. Il diritto alla riservatezza del controinteressato non preclude l’ostensione degli atti del procedimento selettivo, perché la partecipazione a un concorso per incarichi pubblici esige piena trasparenza sui dati dei partecipanti e sugli atti della selezione.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, bandito con d.d.g. n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A047 nella regione Abruzzo. Risulta non vincitore ma primo fra gli idonei, con un punteggio inferiore a quello della controinteressata, collocata tra i vincitori e assegnataria di una cattedra presso un istituto superiore.
All’avvio dell’anno scolastico la cattedra non viene occupata dalla vincitrice e viene coperta con una supplenza. Solo il 18 novembre 2024 la controinteressata è immessa in ruolo, previo annullamento della nomina del supplente per il venir meno della disponibilità della cattedra. Il ricorrente, allegando l’interesse allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 9 del bando, chiede di accedere agli atti del procedimento di immissione in ruolo. Le amministrazioni respingono l’istanza; il ricorrente impugna i dinieghi per violazione dell’art. 22 l. 241/1990 ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9 del d.d.g. n. 2575/2023, che prevede l’integrazione della graduatoria, nel limite dei posti banditi, in caso di rinunce all’immissione in ruolo, attingendo ai candidati che abbiano superato il punteggio minimo. Alle rinunce vanno assimilate per analogia tutte le cause che impediscono ai vincitori di essere assunti, poiché la mancata copertura dei posti vacanti, pur in presenza di docenti utilmente selezionati, contrasterebbe con i principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
Il Ministero non contesta che il ricorrente sia il primo degli idonei, né che la controinteressata non abbia preso servizio alla data del 1° settembre 2024, benché individuata con provvedimento del 19 agosto 2024 per l’immissione a tempo indeterminato. La circostanza è confermata dalla nota dell’Ufficio territoriale del 18 novembre 2024, che richiama la restituzione della cattedra da parte dell’istituto.
Ne deriva l’evidenza del collegamento diretto tra l’interesse sostanziale del ricorrente alla copertura del posto e l’interesse strumentale a verificare le condizioni dell’integrazione della graduatoria. I documenti richiesti risultano pertinenti rispetto a tale verifica, sicché l’istanza non può dirsi esplorativa. Il diniego valorizza un dato neutro, la prospettazione in forma dubitativa circa l’esistenza dei documenti, senza considerare che il terzo estraneo al procedimento non ha l’onere di indicare specificamente gli atti, reperibili dall’amministrazione per relationem.
Il Collegio osserva che l’accesso riguarda il procedimento di immissione in ruolo al quale il ricorrente non ha partecipato, ma i cui atti producono effetti nella sua sfera giuridica, essendo egli primo fra gli idonei e potenzialmente subentrante. Non costituisce ostacolo il diritto opposto alla riservatezza dei dati personali né il fatto che l’accesso abbia ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro, richiamando il precedente TAR Abruzzo n. 166 del 2023: la partecipazione a un concorso pubblico esige piena trasparenza.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei dinieghi e ordine di trasmissione integrale dei documenti entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in due terzi a carico dell’amministrazione e un terzo a carico della controinteressata.
Nota della Redazione
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