Divieto di detenzione armi e affidabilità: irrilevante l’assenza di condanna penale (TAR Abruzzo n. 169 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti non presuppone una condanna penale del destinatario. L’Amministrazione valuta l’affidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia con riferimento all’intero comportamento del soggetto, anche per fatti estranei all’attività di servizio e privi di rilievo penale. Il coordinamento tra gli artt. 11 e 39 del TULPS non vincola la revoca o il divieto all’esito del giudizio penale, perché il giudizio amministrativo è distinto da quello penale. Il potere prefettizio è connotato da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il provvedimento è legittimo quando la motivazione è logica e congrua rispetto alle risultanze istruttorie, anche se la comunicazione di avvio del procedimento menzionava un solo episodio.

Il Fatto

Il ricorrente è dipendente di un Ente Parco e, assegnato al servizio di sorveglianza, utilizzava l’arma in dotazione nello svolgimento delle mansioni. Il Comando Stazione dei Carabinieri segnalava alla Prefettura di averlo deferito all’Autorità giudiziaria per violenza privata in concorso, lesioni personali e minacce, invitando l’Amministrazione a valutare la permanenza dei presupposti per la detenzione delle armi.

Avviato il procedimento, il ricorrente presentava memoria difensiva e integrazione, sostenendo la correttezza del proprio comportamento e l’intervenuta remissione della querela. Il Prefetto emetteva quindi il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di riconsegna all’Ente Parco e alla Stazione dei Carabinieri. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, che respingeva il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui gli episodi erano avvenuti fuori servizio, senza divisa e senza l’arma in dotazione. La circostanza è irrilevante: l’Amministrazione deve valutare l’affidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia con riferimento all’intero comportamento del soggetto, non solo a quello tenuto sul lavoro.

Quanto alla pretesa difformità tra comunicazione di avvio e provvedimento finale, il TAR esclude la violazione del diritto di difesa. Non è necessaria una piena aderenza tra i due atti, ben potendo il provvedimento finale contenere altre circostanze e risultare anche parzialmente diverso da quello preannunciato.

Sul presupposto dell’affidabilità, il Collegio ribadisce la distinzione tra giudizio penale e giudizio amministrativo. L’assenza di condanna è irrilevante: per il diniego di porto d’armi e per le altre autorizzazioni di polizia non occorre che il soggetto sia stato condannato. Richiamando Cons. Stato Sez. III n. 3329/2022 e il precedente Cons. Stato Sez. III n. 1538 del 2016, si afferma che la licenza può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi, valorizzando in termini oggettivi fatti di reato, vicende e situazioni personali non penalmente rilevanti, da cui desumere la non completa affidabilità.

Il Collegio ritiene la valutazione amministrativa logica e congrua rispetto alle risultanze istruttorie, idonee a fondare il giudizio di possibile abuso delle armi. Irrilevanti sono sia il comportamento tenuto in ambito lavorativo, non elidente le condotte extra-lavorative sfociate nelle segnalazioni, sia la perizia sulle condizioni psicofisiche, non in discussione, sia il decreto di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, adottato prima dei fatti.

Il secondo motivo, incentrato sul coordinamento tra artt. 39 e 11 del TULPS, è respinto: l’art. 11 TULPS consente la revoca delle autorizzazioni per il comportamento del soggetto a prescindere dalle condanne, secondo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, richiamandosi TAR Sicilia Palermo n. 2831/2024. Il ricorso è quindi infondato nel merito e respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *