Accesso agli atti e inesistenza del documento: spese a carico dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 3167 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-diniego sull’istanza di accesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, costituendosi in giudizio, dichiari l’inesistenza della documentazione richiesta, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dalla pronuncia. L’obbligo di riscontrare tempestivamente l’istanza di accesso non viene meno per effetto dell’inesistenza del documento: l’amministrazione deve comunque dare riscontro nei termini di legge, certificando in modo univoco l’impossibilità di esibizione. La violazione di tale obbligo giustifica la condanna alle spese in favore del ricorrente, che altrimenti non sarebbe stato costretto ad azionare il giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, convenuto in un’azione esecutiva presso terzi e destinatario di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, aveva versato quanto dovuto. Instauratosi un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’amministrazione regionale, chiedeva all’Agenzia delle Entrate copia della notifica dell’avviso di liquidazione inviato all’ente pubblico, per acquisire elementi utili a fini difensivi.
L’amministrazione non rispondeva nel termine di trenta giorni. Formatosi il silenzio-diniego, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’accesso.
La Motivazione della Corte
Costituitasi in giudizio, l’Agenzia ha dedotto che la registrazione degli atti processuali andava effettuata a debito ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 131/1986, ma che il cancelliere, nel richiedere la registrazione, non aveva specificato tale modalità. Da ciò l’invio dell’invito al pagamento alla sola parte privata e la conseguente inesistenza della documentazione richiesta.
Il Collegio non si sofferma sulla legittimità del diniego, ma sulla sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di inesistenza del documento fa venir meno l’interesse all’ostensione: nessuna utilità può derivare al ricorrente dalla pronuncia giurisdizionale. Il ricorso è pertanto improcedibile.
La questione delle spese segue un percorso autonomo. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4354 del 2022; Cons. Stato n. 892 del 2013; TAR Campania n. 2662 del 2023), il Tribunale ribadisce che l’amministrazione destinataria dell’accesso è tenuta a indicare sotto la propria responsabilità quali siano gli atti inesistenti, esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete dell’impossibilità e assolvendo l’obbligo con dichiarazioni univoche.
L’inesistenza del documento non giustifica il silenzio serbato: una volta circostanziato l’interesse, la pubblica amministrazione deve riscontrare tempestivamente la richiesta certificando l’inesistenza. Poiché ciò non è avvenuto, il ricorrente è stato costretto ad azionare il giudizio: da qui la condanna alle spese, liquidate in complessivi ottocento euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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