Onere della prova sull’epoca del manufatto e rigetto dell’acquisizione (TAR Sicilia n. 3171 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, qualora il privato assuma la risalenza del manufatto a epoca anteriore all’introduzione del regime autorizzatorio dello ius aedificandi, grava su di lui l’onere di provare il carattere risalente dell’opera, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Tale onere può essere mitigato da elementi indiziari adeguati, ma non si inverte in capo all’Amministrazione. La documentazione prodotta deve raggiungere un livello di verosimiglianza idoneo a superare l’indizio contrario desumibile dalla mancata rappresentazione dell’opera nelle risultanze catastali e negli atti di acquisto. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le fotografie non datate o comunque successive al 1967 sono inidonee a tal fine. È legittimo il provvedimento di acquisizione gratuita adottato a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, non richiedendo il previo frazionamento catastale.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile insieme a un controinteressato, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una casetta in legno adibita a deposito e di una tettoia, entrambe realizzate in assenza di permesso di costruire. Il ricorso, inizialmente proposto in sede straordinaria al Presidente della Regione siciliana e poi trasposto in sede giurisdizionale, censurava la violazione delle garanzie partecipative e sosteneva la realizzazione delle opere in epoca anteriore al 1° gennaio 1967, oltre alla natura pertinenziale dei manufatti.

Il Comune non si è costituito. Il controinteressato, autore dell’esposto, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso straordinario per tardività, richiamando l’invio del provvedimento via mail. Nelle more, l’Amministrazione ha disposto lo sgombero e l’acquisizione dei manufatti al patrimonio indisponibile, irrogando sanzioni pecuniarie; tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La trasmissione del provvedimento mediante mail ordinaria non sostituisce né la notificazione né la comunicazione amministrativa: a differenza della PEC, quel mezzo non fornisce data certa della trasmissione e ricezione, né garantisce autenticità e integrità della comunicazione. Rileva quindi la notifica formale del 27 ottobre 2024.

Nel merito, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui l’onere di provare l’epoca di realizzazione grava sul proprietario assoggettato a ingiunzione, in forza del principio di vicinanza della prova (Cons. Stato n. 903 del 2019; Cons. Stato n. 1016 del 2024). Il Collegio considera gli approdi più recenti che valorizzano elementi indiziari mitigatori (TAR Lazio n. 19963 del 2024; C.G.A.R.S. n. 596 del 2025; Cons. Stato n. 1924 del 2025), ma esclude che essi comportino un ribaltamento dell’onere in capo all’Amministrazione.

Nel caso concreto, la documentazione fotografica risulta inidonea: le immagini sono poco nitide e dichiaratamente riferite a date successive al 1967 (allegato 18, anni 2000 e 2007). Gli esiti della consulenza tecnica svolta in un distinto procedimento civile collocano la realizzazione dopo il 1986. La dichiarazione di successione del 1965 non menziona le opere. Le dichiarazioni sostitutive sono prive di valore probatorio, per genericità, standardizzazione del modulo e intervenuta denuncia per falsità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2524 del 2020 e TAR Milano n. 1944 del 2019.

Quanto alla pretesa natura pertinenziale, manca alcun atto che l’abbia conferita; i manufatti comportano aumento dei volumi e hanno autonoma destinazione, essendo la casetta adibita a laboratorio di falegnameria. Respinta la censura, il Collegio rigetta anche i motivi aggiunti: l’area acquisita è indicata in modo inequivocabile (mq. 34,00), il frazionamento catastale è necessario solo per la trascrizione e non per l’acquisizione, e la tempistica dell’atto dovuto non viola il principio di buona fede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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