Accesso agli atti e interesse concreto: illegittimo il silenzio del Comune sull’ostensione (TAR Sicilia n. 1838 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge n. 241/1990, costituisce principio generale dell’ordinamento e postula un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. È necessario un nesso di strumentalità, inteso in senso ampio, tra l’interesse e la documentazione, quale mezzo utile alla tutela della posizione sostanziale. L’istanza deve indicare il titolo legittimante, la motivazione e la non genericità dei documenti, senza che sia imposta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi. Il diniego tacito è illegittimo quando la richiesta è specificamente riferita alla vicenda del richiedente e non è preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono, in proprio e nella qualità, per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata in via telematica al Comune. La richiesta riguarda la nota protocollata, le valutazioni tecniche del IV Settore, il certificato di ultimazione dei lavori, la delibera di approvazione dello stato finale e il parere legale, tutti atti richiamati nella deliberazione di Giunta con cui l’ente ha adottato un atto di indirizzo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per l’esecuzione di una precedente sentenza del TAR Catania.

La vicenda nasce dall’occupazione, mai seguita da decreto di esproprio, di una porzione di fondo originariamente di proprietà del ricorrente e poi conferita alla società. La pretesa ostensione si colloca quindi nella necessità di tutelare i propri diritti nelle sedi giudiziarie, emergendo dalla documentazione ulteriori elementi di censura. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’accesso si colloca in un sistema ispirato al contemperamento tra celerità ed efficienza dell’azione amministrativa e principi di partecipazione e conoscibilità della funzione pubblica. Sul piano normativo richiama l’art. 22, comma 1, lett. b) e l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

La titolarità di situazioni giuridicamente tutelate non è condizione sufficiente: occorre che la documentazione sia collegata alla posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. Il giudice sottolinea che l’accesso non può essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55, Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2018, n. 2299.

Quanto ai requisiti dell’istanza, il Collegio richiede la rappresentazione del titolo legittimante, dell’interesse e della motivazione, nonché della non genericità della documentazione. Sul punto richiama il principio per cui l’onere di specificazione non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi e può ritenersi assolto con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo dell’atto, ove l’amministrazione sia messa in condizione di comprenderne la portata, citando TAR Lazio, sez. I, 24 marzo 2016, n. 3694 e Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6441.

Applicando tali principi, il TAR ritiene che la richiesta indichi correttamente i presupposti: la titolarità del fondo, l’interesse connesso alla verifica degli atti richiamati nella deliberazione di Giunta e l’individuazione della documentazione. La domanda non è preordinata a un controllo generalizzato, perché riferita specificamente alla questione relativa al proprio fondo. Il silenzio opposto dall’ente è pertanto illegittimo e il ricorso va accolto, con condanna dell’amministrazione a consegnare copia dei documenti indicati e alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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