Accesso agli atti richiede interesse differenziato e prova del possesso documentale (TAR Sicilia n. 2211 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti il ricorrente ha l’onere di allegare e documentare la titolarità di un interesse differenziato all’ostensione, non essendo sufficienti mere asserzioni prive di riscontro probatorio, neppure indiziario. Parimenti, ove l’amministrazione contesti la disponibilità dei documenti richiesti, grava sul richiedente la dimostrazione che gli atti siano nella materiale disponibilità dell’ente. L’istanza di accesso deve inoltre individuare gli atti in modo circostanziato, non essendo ammessa una richiesta esplorativa riferita indistintamente a tutta la documentazione di un procedimento. Il difetto di prova sull’interesse legittimante e sulla rappresentazione dello stesso all’amministrazione determina il rigetto del ricorso, restando assorbite le ulteriori questioni.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno adiacente a una cava di calcare ove la società controinteressata svolge attività di discarica, ha presentato al Comune un’istanza di accesso per ottenere copia della documentazione relativa al procedimento di bonifica e agli accertamenti ambientali. L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta e il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego.
La società controinteressata ha eccepito la carenza di interesse e il difetto di legittimazione passiva, contestando la proprietà e il possesso dell’area in capo al ricorrente. Il Comune ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza per genericità ed esploratività, oltre alla mancata disponibilità degli atti, in quanto gli accertamenti ambientali sarebbero stati svolti dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul piano probatorio. Il ricorrente ha affidato il ricorso a semplici allegazioni, senza depositare alcuna documentazione attestante la propria condizione di proprietario o possessore del terreno adiacente, la qualità di parte nei giudizi civili sulla proprietà, ovvero l’avvenuta denuncia dei fenomeni di inquinamento.
Il dato decisivo riguarda l’istanza di accesso: essa non è stata prodotta in giudizio. Nel foliario si indica la produzione sotto il numero 5, ma come allegato è stata depositata la richiesta di fissazione dell’udienza. Difetta pertanto ogni elemento di prova, pur di natura indiziaria, sulla titolarità di un interesse differenziato e sulla sua rappresentazione all’amministrazione in sede di istanza.
La pronuncia ribadisce l’onere probatorio a carico del richiedente: non basta prospettare la posizione sostanziale, occorre documentarla, tanto più quando la legittimazione è contestata dalla controinteressata e dall’ente. Sotto il distinto profilo della disponibilità documentale, la difesa comunale richiama il precedente T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2805/2024, secondo cui la prova della disponibilità degli atti incombe sul soggetto che formula l’istanza.
Il Collegio non esamina nel merito le ulteriori eccezioni, ritenendo assorbita ogni altra questione. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in € 850,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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