Il coro da stadio non violento non integra i presupposti del DASPO (TAR Calabria n. 1205 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989, presuppone una condotta che, in concreto, sia stata idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica e che sorregga un giudizio prognostico di pericolosità sociale del destinatario. La misura, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria, non può fondarsi su un comportamento meramente stigmatizzabile sul piano del codice etico del tifoso. L’intonazione di un coro dal contenuto denigratorio verso le Istituzioni, priva di reazioni violente da parte della tifoseria avversaria e degli operatori, e non idonea a incendiare gli animi, non integra i presupposti. Il rischio deve essere adeguatamente evidenziato nel provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordine con cui il Questore della Provincia di Vibo Valentia gli ha applicato il DASPO per la durata di due anni, con divieto di accedere agli impianti sportivi in occasione degli incontri di calcio, alle zone circostanti e alle aree di parcheggio nel raggio di cinquecento metri.

Il provvedimento si fonda su due condotte: aver intonato, con megafono e al termine della gara, un coro dal contenuto denigratorio verso lo Stato e le Istituzioni, incitando gli altri tifosi a seguirlo; e aver fornito false generalità agli operatori in sede di filtraggio. Il Questore ha ravvisato nella condotta un indice sintomatico di possibile reiterazione di turbative. Il ricorrente deduce eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, contestando l’insussistenza dei presupposti e del giudizio di pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Il materiale audiovisivo prodotto dimostra che il coro riproduce il testo ideato per un lungometraggio del 2020, non sottoposto a censura, ed eseguito dagli attori nella veste di tifosi. La condotta è quindi riconducibile a una prassi diffusa tra le tifoserie, con finalità di emulazione scenografica.

Il passaggio decisivo è la valutazione in concreto. Il TAR esclude che l’azione abbia avuto connotati oggettivi tali da risultare idonea a scatenare situazioni di pericolo. Il comportamento, per quanto debordante rispetto alla passiva visione della competizione e stigmatizzabile, non si è tradotto in un comportamento violento capace di compromettere l’ordine pubblico all’interno dell’impianto.

Due elementi sorreggono la conclusione. Il primo è di ordine temporale: il coro è stato intonato al termine della gara, circostanza dalla quale si inferisce che, se vi fosse stata reale volontà di turbativa, la condotta sarebbe stata tenuta all’inizio o durante l’evento. Il secondo è l’assenza di reazioni significative, tanto dei sostenitori avversari quanto degli operatori in servizio di ordine pubblico, e la mancanza di agitazione o turbamento dei tifosi che avevano seguito il coro.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il filo conduttore degli elementi legislativamente richiesti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso o a causa dell’evento sportivo, dovendo i rischi essere adeguatamente evidenziati nel provvedimento (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3373 del 15.11.2021). Nel caso di specie tale pericolosità non è ravvisabile, considerata la giovane età del ricorrente, l’assenza di conseguenze e il fatto che egli non sia un capo della tifoseria.

Quanto alle false generalità, il TAR osserva che, esclusa la natura di azione illegale del coro, resta la sola condotta delle dichiarazioni inesatte, per la quale è stato attivato il deferimento all’autorità giudiziaria per la fattispecie penale specifica, non anche nell’alveo dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il primo motivo è quindi accolto e il provvedimento annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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