Unitarietà dell’abuso edilizio e sospensione dell’ordine di demolizione per istanza di sanatoria (TAR Sicilia n. 2205 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la valutazione delle opere realizzate presuppone una visione complessiva e non atomistica, dovendosi apprezzare l’insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che singole opere, ancorché astrattamente sanabili o riconducibili all’edilizia libera, qualora inserite in un più ampio contesto abusivo unitariamente considerato, sono assoggettate alla sanzione della demolizione. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né la comunicazione di avvio del procedimento. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e del termine per ottemperare; è pertanto illegittimo l’accertamento di inottemperanza adottato prima della scadenza di tale termine.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di Lipari, ha impugnato l’ordine di demolizione n. 41 del 6 giugno 2023. L’atto contestava la difformità delle opere rispetto alla concessione edilizia in sanatoria n. 23/2000, senza dar conto di un progetto relativo ad opere pertinenziali risalente al 2008.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota comunale di inottemperanza all’ordine, il verbale di contestazione e il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata il 20 settembre 2023. Il Comune non si è costituito. La causa è giunta alla decisione sulla legittimità dell’ordine di demolizione e del successivo accertamento di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che oggetto del giudizio è la legittimità dell’ordine di demolizione e dell’accertamento di inottemperanza, a prescindere dai successivi sviluppi della vicenda amministrativa. Ha richiamato il principio per cui, accertato l’abuso, il Comune deve adottare l’ordine di demolizione, mentre la domanda di accertamento di conformità opera in termini di mera sospensione dell’efficacia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2681 del 2017).

Nel merito, il Collegio ha osservato che l’autorizzazione comunale per silenzio-assenso nel 2008 è stata allegata ma non provata. L’intervento è stato valutato unitariamente: dall’accertamento tecnico del 29 maggio 2023 è emersa la realizzazione di opere in assenza o totale difformità dai titoli abilitativi, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione sotto il profilo urbanistico-edilizio, a prescindere dai profili antisismici.

Quanto alla distinzione tra opere irrilevanti, sanabili o di edilizia libera, il Collegio ha affermato che essa non assume rilievo quando le opere si inseriscano in un più complesso intervento abusivo. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 515 del 2021, ha precisato che, qualora le opere siano tra loro connesse in un intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dei luoghi. La valutazione dell’abuso impone una visione complessiva e non atomistica (Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4568 del 2018). Le opere accertate — due terrazzi, un muro di contenimento, una scala in muratura e un prefabbricato — richiedevano il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con applicazione dell’art. 31 e della sanzione demolitoria.

Il Collegio ha inoltre qualificato gli atti di repressione degli abusi come vincolati, che non richiedono valutazione dell’interesse pubblico, comparazione con gli interessi privati né comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 9335 del 2023).

Sono state invece accolte le censure sull’accertamento di inottemperanza. L’ordine è stato comunicato il 22 giugno 2023, con termine di novanta giorni in scadenza il 20 settembre 2023, giorno di presentazione dell’istanza di conformità, alla quale è conseguita la sospensione dell’efficacia e del termine per demolire (cfr. Cons. Stato, n. 8702 del 2023). Il silenzio-diniego si è formato il 19 novembre 2023. Pertanto l’accertamento comunicato il 3 novembre 2023 è illegittimo. Il ricorso è stato parzialmente accolto, con annullamento dell’accertamento di inottemperanza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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