Accesso agli atti sanitari: interesse strumentale valutato in astratto (TAR Sicilia n. 4177 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non richiede una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che occorra la sua esclusiva finalizzazione al diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.

Il Fatto

La ricorrente riceveva dall’ASP una richiesta di pagamento relativa a prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito per l’annualità 2013. Ritenendo generica la pretesa, presentava in data 9 febbraio 2024 istanza di accesso ex legge n. 241/1990, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto o connesso.

Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente agiva per l’annullamento del silenzio-diniego, per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.. L’ASP, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990 e la nozione di interesse diretto, concreto e attuale. Osserva che la giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di situazione giuridicamente rilevante, superando la coincidenza con l’interesse all’impugnativa e riconoscendo la legittimazione a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI n. 2269 del 2017 e Cons. Stato sez. III n. 1978 del 2016 a sostegno della nozione ampia di strumentalità: l’accesso non deve essere necessariamente e unicamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, essendo sufficiente la sua utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Il Tribunale aggiunge che, quando l’accesso sia finalizzato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda o sulla rilevanza degli specifici documenti: tale valutazione spetta esclusivamente al giudice chiamato a decidere. Ne deriva che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Il Collegio ravvisa il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata, senza ragioni ostative all’accoglimento. Ordina pertanto all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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