Credito d’imposta ricerca e sviluppo: irretroattivo il Manuale di Frascati 2015 (TAR Lazio n. 16774 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri del Manuale di Frascati edizione 2015 non sono applicabili ai periodi d’imposta anteriori al 2020. La spettanza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 d.l. n. 145/2013 va valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo e della prassi vigenti nel periodo di riferimento, costituiti dalla norma istitutiva e dal decreto interministeriale attuativo del 27 maggio 2015. Il recepimento dei cinque criteri (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) è avvenuto solo con l’art. 1, comma 200, legge n. 160/2019, con disposizione di natura innovativa e non interpretativa. Una prassi amministrativa sopravvenuta non può modificare ex post il dato normativo né comprimere l’affidamento del contribuente; le fonti secondarie che impongano l’applicazione retroattiva vanno disapplicate.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha escluso l’ammissibilità al credito d’imposta per ricerca e sviluppo delle attività svolte nei periodi d’imposta 2015-2018. Il diniego si fonda sulla ritenuta incoerenza delle certificazioni prodotte rispetto alle Linee guida ministeriali, per assenza dei requisiti di novità, creatività e incertezza desunti dal Manuale di Frascati edizione 2015.
La società ha dedotto la violazione del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti, per avere l’Amministrazione applicato criteri introdotti dal d.P.C.M. 15 settembre 2023 a fattispecie esaurite sotto la disciplina previgente, oltre alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e insistito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la propria competenza territoriale, già affermata con l’ordinanza n. 22517 del 2025: l’atto proviene da un’Amministrazione centrale e i suoi effetti non si esauriscono nella circoscrizione lombarda, coinvolgendo l’attività d’impresa esercitata sull’intero territorio nazionale attraverso unità locali e depositi in più Regioni.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 15039 del 2025, secondo cui la valutazione del beneficio va operata con esclusivo riguardo al quadro normativo del periodo d’imposta di riferimento. Prima della legge n. 160/2019 il perimetro oggettivo dell’agevolazione era definito dall’art. 3 d.l. n. 145/2013 e dal decreto attuativo del 27 maggio 2015, mentre i criteri del Manuale di Frascati non erano utilizzati dalla prassi.
Tale impostazione ha trovato conferma nella Cons. Stato n. 5627 del 2026, che ha respinto l’appello erariale ribadendo il rigoroso operare del principio del tempus regit actum. Il Consiglio di Stato ha escluso che il Manuale costituisca un canone interpretativo immanente: la necessità di un formale intervento legislativo dimostra che fino al 2020 quei criteri non avevano ingresso nell’ordinamento. Anche il richiamo alla disciplina unionale sugli aiuti di Stato è inconferente, poiché la Comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014 rinvia al Manuale edizione 2002, di nozione più ampia e flessibile, e concerne le misure selettive soggette a notifica, non gli incentivi fiscali generali.
Il Collegio esclude inoltre che ricorrano i presupposti della deroga all’efficacia vincolante della certificazione: l’Amministrazione non ha contestato la veridicità materiale della documentazione né la storicità delle attività, ma ha compiuto una diversa riqualificazione giuridico-tecnica sulla base di parametri inapplicabili ratione temporis.
Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo. Il provvedimento è annullato, previa disapplicazione dell’art. 3, comma 5, del d.P.C.M. 15 settembre 2023 e delle relative Linee guida nella parte in cui estendono i criteri del Manuale ai crediti maturati nel regime previgente. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi; le spese sono compensate per la portata interpretativa della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.