Difetto di istruttoria nel diniego di riconoscimento dell’abilitazione estera per la classe di concorso A018 (TAR Lazio n. 13505 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione è tenuta a verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero e l’eventuale formazione integrativa svolta nel territorio nazionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento in Italia. Il diniego fondato su una mera valutazione di incongruenza tra il titolo e la classe di concorso richiesta, senza un’adeguata istruttoria sul percorso complessivo del candidato, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. L’onere di riesame imposto al Ministero deve tener conto di tutti gli elementi documentali prodotti dall’interessato, ivi inclusi gli esami integrativi e i master universitari.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane. L’istanza veniva rigettata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla base di un parere tecnico negativo del valutatore esperto, che escludeva la coerenza tra il ramo di conoscenza del titolo estero e le discipline richieste. A seguito del diniego, la ricorrente veniva esclusa dalla Graduatoria Provinciale per le supplenze di prima fascia e il rapporto di lavoro veniva risolto anticipatamente.
La ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo che l’amministrazione non aveva considerato il percorso universitario integrativo svolto in Italia, consistente in esami di filosofia, pedagogia e sociologia e in successivi master, idonei a garantire la coerenza richiesta per l’accesso alla classe di concorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa all’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze e alla risoluzione del contratto di lavoro, essendo decorso il biennio di riferimento e prossima alla scadenza la supplenza.
Nel merito, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 21 e 22 del 2022, il Tribunale ha ricordato che spetta al Ministero verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato membro e l’esperienza formativa del candidato soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia. Il d.lgs. n. 206/2007, all’art. 3, consente l’accesso alla professione corrispondente a quella per cui si è qualificati nello Stato di origine, alle condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Il Collegio ha rilevato che la motivazione del diniego si limitava a esplicitare una valutazione di incongruenza tra il titolo estero e la classe di concorso, senza svolgere un’istruttoria adeguata sul percorso complessivo dell’istante. Ciò nonostante, la ricorrente aveva depositato documentazione rilevante, composta da certificazioni di esami integrativi in filosofia, pedagogia e sociologia e dai successivi master in didattica delle discipline letterarie e in Filosofia e Scienze Umane. Elementi che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’amministrazione.
Alla luce di tali carenze, il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento del diniego di riconoscimento, disponendo che l’amministrazione proceda a un riesame dell’istanza considerando anche la documentazione prodotta in giudizio. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo sufficienti ragioni.
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Nota della Redazione
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