Accesso agli atti istruttori della fiscalizzazione dell’abuso edilizio del condomino (TAR Puglia n. 1196 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, e non può essere preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Il condomino degli immobili interessati da un abuso edilizio, destinatario dell’ordinanza di demolizione poi oggetto di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, è titolare di una posizione differenziata e tutelata, essendo preordinato l’accesso all’esercizio del diritto di difesa in altro giudizio pendente. La genericità dell’istanza non giustifica il rigetto quando è indotta dal modello predisposto dal Comune, privo di spazi per specificare i documenti richiesti. In tal caso l’accesso va riconosciuto nei limiti degli atti istruttori utilizzati per la determinazione di monetizzazione dell’abuso, con riferimento alle verifiche strutturali dei fabbricati.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di locali e di un appartamento del fabbricato di Via Savonarola n. 19, nonché dell’intero primo piano e delle parti comuni del confinante fabbricato di Via Savonarola n. 9. Sul lastrico solare del primo edificio sarebbe stata realizzata una torre latero-cementizia priva di titoli edilizi, i cui vani risultano collegati alle unità immobiliari dei piani superiori dell’edificio adiacente. Il Comune aveva dapprima ingiunto la rimessione in pristino e poi, con determinazione dirigenziale n. 297 del 25.3.2024, disposto la fiscalizzazione dell’abuso, irrogando la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
La ricorrente ha quindi chiesto l’accesso alla documentazione tecnico-amministrativa inerente e menzionata in tale determinazione. Il Comune ha respinto l’istanza, sul rilievo dell’opposizione di un controinteressato non identificato e dell’assenza di una situazione giuridicamente tutelata. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che il Comune, dopo il deposito del ricorso, ha trasmesso la determinazione n. 297/2024 senza gli omissis e le osservazioni del controinteressato. In tale parte il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto ai restanti documenti, il Tribunale richiama la disciplina degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990: l’accesso è principio generale dell’attività amministrativa e riguarda tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale. Resta fermo il limite dell’art. 24, comma 3, che esclude l’accesso preordinato ad un controllo generalizzato.
La difesa comunale di indeterminatezza dell’istanza non è condivisa. La richiesta, riferita alla documentazione utilizzata in fase istruttoria per giungere alla fiscalizzazione, è ragionevolmente individuabile negli atti istruttori. Il Collegio sottolinea che lo stesso modello comunale per le istanze di accesso conteneva un riferimento generico alla pratica edilizia, senza spazio per ulteriori specificazioni: la pretesa genericità è dunque indotta dall’Amministrazione stessa.
Nel merito, la necessità di acquisire le informazioni è dimostrata su basi presuntive, in relazione all’utilità ricavabile dalla conoscenza dei documenti. La prospettazione della ricorrente è ragionevole e plausibile e tanto basta ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il Collegio esclude l’intento esplorativo e ravvisa una posizione differenziata rispetto a quella del comune cittadino, giuridicamente tutelata perché preordinata all’esercizio del diritto di difesa in un giudizio pendente, e collegata alle informazioni richieste per la titolarità degli immobili interessati.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e declaratoria dell’obbligo del Comune di consentire l’accesso nei limiti degli atti istruttori relativi alle verifiche strutturali dei fabbricati. Il Comune dovrà verificare in sede di riesame l’eventuale presenza di controinteressati ulteriori, da comunicare ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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