Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1255 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di giudicato, non opposto e ritualmente notificato all’amministrazione. Decorsi infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di cui all’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con fissazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Al commissario dirigente non spetta alcun compenso, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto, notificato all’amministrazione, non era stato opposto e non era stato eseguito.

Esperita la procedura di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001, con dichiarazione sostitutiva attestante la mancata riscossione e la modalità prescelta, la parte proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in epigrafe ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: sussiste quindi il titolo azionabile in sede di ottemperanza.

Il giudice accerta poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, senza che il pagamento sia intervenuto.

Nel merito il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia viene nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Il Collegio esclude la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.

Segue la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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