Accesso escluso sugli atti istruttori del piano per insediamenti produttivi (TAR Lombardia n. 208 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le manifestazioni d’interesse acquisite dall’amministrazione all’esito di un avviso pubblico, in funzione della formazione del piano per gli insediamenti produttivi, costituiscono atti istruttori di un procedimento di natura pianificatoria e rientrano nell’esclusione dall’accesso prevista dall’art. 24, primo comma, lett. c), legge n. 241/1990. La qualità di destinatario della comunicazione di avvio del procedimento non attribuisce un diritto incondizionato all’ostensione, poiché l’art. 10 legge n. 241/1990 subordina la pretesa partecipativa all’assenza delle esclusioni di cui all’art. 24. Il diritto di difesa opera come controlimite alle ipotesi di esclusione, ma richiede che l’interesse difensivo sia concretamente prospettato, con la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra documento richiesto e situazione controversa. Una motivazione difensiva generica è inidonea a superare il diniego.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di terreni a destinazione agricola nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere. Con nota del 10.05.2023 il Sindaco comunicava l’intenzione dell’amministrazione di avviare sui loro fondi un piano per gli insediamenti produttivi, previo esproprio, e con successiva comunicazione del 06.06.2023, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, dava avvio al procedimento per la valutazione e approvazione del P.I.P. I proprietari rappresentavano la destinazione agricola delle aree. Il Comune pubblicava poi un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse delle attività produttive.

La ricorrente chiedeva copia delle manifestazioni d’interesse ricevute. Il Comune negava l’accesso con provvedimento del 31.10.2023, richiamando l’art. 24, primo comma, lett. c), legge n. 241/1990 e l’esclusione dell’accesso agli atti di pianificazione e programmazione. I ricorrenti impugnavano il diniego con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione della stessa disposizione e la strumentalità degli atti a esigenze difensive future.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare osserva che i ricorrenti, pur destinatari della comunicazione di avvio, non sono titolari di un diritto assoluto e incondizionato all’ostensione: l’art. 10 legge n. 241/1990 subordina la pretesa dei partecipanti a prendere visione degli atti all’assenza delle esclusioni di cui all’art. 24.

Nel merito, i giudici qualificano le manifestazioni d’interesse come elementi istruttori acquisiti in un segmento procedimentale diretto alla formazione del piano degli insediamenti produttivi. Attraverso tali informazioni l’amministrazione verifica il grado di realizzabilità delle trasformazioni programmate, individua incompatibilità delle aree rispetto a tipologie e dimensioni degli impianti e orienta le scelte di localizzazione. Gli atti rientrano quindi nella complessiva vicenda amministrativa di approvazione del Piano e sono attratti dalla natura pianificatoria del procedimento. Il Collegio richiama T.A.R. Campobasso, sez. I, 05.04.2019, n. 123, secondo cui il potere di pianificazione è discrezionale ma subordinato a un’adeguata attività istruttoria in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti, e precisa che i proprietari potranno presentare osservazioni all’esito dell’adozione, previo esame della documentazione posta a base dell’atto.

Quanto alle esigenze difensive, la sentenza ribadisce che il diritto di difesa, riconosciuto dagli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 CDFUE, funziona da controlimite: quando la conoscenza degli atti è necessaria all’esercizio delle prerogative difensive, l’interesse alla riservatezza recede e si riespande la regola dell’ostensibilità.

Tale interesse deve però essere concretamente prospettato, per consentire all’amministrazione di verificare il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione controversa, anche quando la lesione ipotizzata trovi origine altrove. Nel caso concreto le ragioni difensive risultano estremamente generiche e quindi inidonee a escludere l’esclusione posta a base del diniego. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 28.03.2023, n. 3160, che pone sull’istante un onere aggravato di dimostrare la necessità del documento per la cura o la difesa dei propri interessi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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