Patente e CDT: improcedibile il ricorso per sopravvenuto rinnovo del titolo (TAR Lombardia n. 209 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il giudizio di temporanea non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale diventa improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’interessato abbia conseguito il rinnovo della patente e abbia così recuperato il bene della vita sostanziale. Le valutazioni della Commissione sono autonome le une dalle altre, perché riferite alla situazione esistente al momento di ciascuna visita, e non consentono di ricostruire a ritroso una diversa successione delle scadenze del titolo. La sopravvenuta carenza di interesse non impedisce di apprezzare la soccombenza virtuale, da valutare alla luce delle ragioni già emerse in sede cautelare. La compensazione delle spese resta possibile quando, dopo la pronuncia cautelare, il ricorrente non abbia impegnato le controparti con ulteriore attività processuale; il contributo unificato segue la soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di patente di categoria A-B. Dopo il ritiro del titolo per guida in stato di ebbrezza, accertata con tasso alcolemico pari a 1,63 g/l, il rinnovo della patente è stato assoggettato alla verifica periodica della Commissione Medica Locale insediata presso l’azienda sanitaria competente. In base al valore della transferrina desialata (CDT), pari al 3,3% rispetto al limite di 1,7%, la Commissione ha giudicato il ricorrente temporaneamente non idoneo a qualsiasi categoria di patente per sei mesi.
Il ricorrente ha impugnato il certificato e il successivo decreto di sospensione, deducendo il travisamento dei fatti. Ha prodotto un nuovo esame della CDT, eseguito presso un laboratorio privato accreditato, con valore normale dell’1,0%, e una perizia tossicologico-forense che segnalava la possibilità di falsi positivi in presenza di varianti genetiche o patologie, l’affidabilità di altri marcatori e la necessità di procedure di controllo in laboratorio. L’amministrazione e l’azienda sanitaria hanno chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Nella fase cautelare il Tribunale aveva respinto la domanda con ordinanza n. 300 del 7 settembre 2021. Il Collegio osservava che la guida è inibita automaticamente dalla notifica del certificato medico e che il provvedimento successivo di sospensione è atto vincolato e dichiarativo, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Dlgs. n. 285/1992. L’uso della CDT come marcatore risultava coerente con le linee-guida regionali; l’iniziativa e gli oneri di eventuali accertamenti alternativi restavano a carico dell’interessato. La documentazione disponibile, inoltre, non consentiva di ipotizzare una falsa positività, mancando un collegamento sicuro o verosimile con la patologia polmonare e risultando il trattamento chemioterapico terminato molto prima dell’esame.
Nel corso del giudizio l’azienda sanitaria ha comunicato che il ricorrente si era sottoposto a nuova visita: in data 14 luglio 2022 la patente era stata rinnovata per un anno e, alla visita del 26 ottobre 2023, per due anni. Il Collegio ne ha tratto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il titolo tornato nella disponibilità del ricorrente.
Il Tribunale ha escluso la possibilità di ricostruire a ritroso una diversa successione delle scadenze, ribadendo l’autonomia di ciascuna valutazione della Commissione rispetto alle precedenti. Ha quindi affermato la soccombenza virtuale del ricorrente, richiamando le ragioni già esposte in sede cautelare.
Le spese sono state compensate, perché dopo la pronuncia cautelare il ricorrente non ha impegnato le controparti con ulteriore attività processuale. Il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente in ragione della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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