Porto d’armi difesa personale rischio generico ex agente interesse minore circolazione armi (TAR Lazio n. 211 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo del richiedente, ma un interesse legittimo che l’amministrazione valuta contemperando l’esigenza di tutela dell’incolumità individuale con l’interesse pubblico alla minore circolazione delle armi. Il rischio di ritorsioni lamentato dall’ex appartenente alle Forze di polizia collocato in quiescenza deve fondarsi su eventi o situazioni attuali e obiettivi, non sulla mera genericità di un pericolo comune a tutti i cessati dal servizio. Le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non superano il giudizio se non offrono riscontri concreti sull’attualità della minaccia. Il diniego prefettizio, adeguatamente motivato in ordine alla risalenza delle operazioni e al limitato peso criminale dei procedimenti pendenti, non è sindacabile nel merito delle scelte di cautela. Il principio di precauzione invocato dal richiedente opera entro il bilanciamento con l’interesse generale e non lo elide.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alle Forze di polizia, ha prestato servizio continuativo dapprima presso l’Aliquota Operativa e poi come Comandante dell’Aliquota Radiomobile della medesima compagnia. Collocato in quiescenza dal 4 febbraio 2019, ha presentato in data 11.3.2019 istanza alla Prefettura di Latina per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, assumendo di essere esposto a ritorsioni da parte di pregiudicati incontrati durante l’attività di servizio, svolta in un contesto di ampia pubblicità mediatica.

La Prefettura ha inviato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha depositato osservazioni e documentazione a sostegno dell’attualità del rischio. L’amministrazione ha comunque negato la licenza, valorizzando il parere del Comando Provinciale, secondo cui le operazioni richiamate risalivano a molti anni prima, e rilevando la genericità delle asserzioni sulle testimonianze in sede penale. Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia deducendo difetto di motivazione e omessa considerazione delle osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dando seguito all’ordinanza cautelare, respinge il ricorso. Il punto di partenza è la qualificazione della posizione soggettiva: il porto d’armi per difesa personale, per giurisprudenza costante, non è un diritto e il suo riconoscimento va contemperato con l’interesse generale alla minore circolazione di armi.

Su questa premessa il Tribunale esamina il rischio allegato dal ricorrente. La genericità dei pericoli paventati per l’incolumità personale li rende comuni alla situazione di tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati in quiescenza o cessati dal servizio. Non emergono eventi o situazioni attuali dai quali desumere che il ricorrente sia concretamente minacciato o oggetto di particolari attenzioni.

Il Collegio riconosce che debba trovare applicazione una sorta di principio di precauzione, come dedotto dal richiedente. Tale principio, tuttavia, opera all’interno del bilanciamento con l’interesse pubblico alla riduzione della circolazione delle armi e non ne determina l’automatico superamento. La valutazione prefettizia, quindi, resta espressione della discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza pubblica.

Sul piano motivazionale, il provvedimento ha dato conto delle ragioni del diniego: la risalenza temporale delle operazioni di servizio richiamate dal ricorrente e il limitato peso criminale dei procedimenti in cui lo stesso sarebbe chiamato a testimoniare. Tali elementi escludono, secondo il Tribunale, la sussistenza di un’esposizione qualificata e attuale.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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