Concessione demaniale per elettrodotto e canone minimo: escluso il mero riconoscimento (TAR Puglia n. 15 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata per la realizzazione di un elettrodotto strumentale all’attività di distribuzione di energia elettrica non integra i fini di pubblico interesse di cui all’art. 39, secondo comma, cod. nav. e all’art. 37, secondo comma, reg. esec. cod. nav., poiché il concessionario ritrae dall’impiego del bene un lucro soggettivo. Ne deriva l’inapplicabilità del canone di mero riconoscimento e l’assoggettamento al canone minimo previsto dall’art. 100, quarto comma, d.l. n. 104/2020, come integrato dall’imposta regionale aggiuntiva. Il pubblico interesse che connota l’esercizio del servizio non è equiparabile alla beneficenza e non è dissimile da quello proprio di ogni concessione demaniale. La relativa controversia, avente ad oggetto il pagamento del canone, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale, ha chiesto l’annullamento delle note con cui il Comune ha subordinato il rilascio di una concessione demaniale marittima per un elettrodotto in cavo interrato al pagamento, per l’anno 2021, del canone quantificato nel minimo di cui all’art. 100, quarto comma, d.l. n. 104/2020, pari a euro 2.500, e della connessa imposta regionale aggiuntiva del 10% prevista dall’art. 16 della legge regionale n. 17/2015. La società ha domandato anche la restituzione di quanto versato per ottenere il titolo.
Il TAR, con una prima pronuncia, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello con sentenza n. 5921/2023, ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e ha disposto il rinvio. La società ha quindi riassunto il giudizio con autonomo ricorso e, successivamente, con atto di riassunzione nel ricorso originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi per oggettiva connessione delle domande. Il ricorso proposto per la riassunzione è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’atto depositato nel ricorso originario dimostra la volontà della società di non coltivare l’autonomo giudizio.
Nel merito, la questione centrale riguarda la qualificazione della concessione. La società sostiene che l’occupazione rientri nello speciale regime dell’art. 39, secondo comma, cod. nav. e dell’art. 37, secondo comma, reg. esec. cod. nav., con canone ridotto del 90%, e che l’art. 100, quarto comma, d.l. n. 104/2020 si riferisca alle sole concessioni ordinarie a finalità imprenditoriale.
Il TAR richiama e condivide l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VII n. 5935 del 16.06.2023, con il corredo delle pronunce coeve). La società di distribuzione esercita un’attività commerciale di imponenti dimensioni economiche, presuntivamente rispondente alle logiche del lucro soggettivo. Manca la prova contraria di una gestione secondo criteri di mera economicità, tendente al solo lucro oggettivo.
Il canone di mero riconoscimento non è applicabile quando l’utile deriva, anche in modo indiretto e mediato, dall’impiego del bene demaniale. La norma codicistica, dopo la beneficenza, estende il regime agevolato ai soli fini di pubblico interesse omogenei alla beneficenza, con esclusione di qualsiasi sfruttamento economico diretto o indiretto.
Ne segue che l’attività della ricorrente è connotata da ordinarie dinamiche imprenditoriali e che il pubblico interesse non è equiparabile alla beneficenza. La concessione non può beneficiare dell’esclusione dal canone minimo e il ricorso è infondato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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