Diniego accesso atti a difensore senza mandato per trattamento dati (TAR Puglia n. 960 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere proposta dal difensore della parte interessata, ma deve essere assistita dalla prova del mandato o recare la sottoscrizione congiunta dell’interessato: in difetto, il silenzio serbato dall’amministrazione non può qualificarsi come illegittimo né determina il consolidarsi del diritto all’accesso. L’accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti già formati, esistenti, determinati o determinabili e in possesso dell’amministrazione. La richiesta di mere informazioni che richieda un’attività di elaborazione dati da parte del destinatario esula dall’istituto e il relativo diniego è legittimo. Il ricorso avverso il silenzio rigetto è pertanto infondato nel merito.
Il Fatto
Con missiva del 5 giugno 2024 il difensore di due eredi di un ex dipendente dell’A.S.L. Bari chiedeva all’Azienda la corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato fino al decesso del dante causa. Nel silenzio dell’amministrazione, con istanza del 13 settembre 2024, lo stesso difensore, invocando gli artt. 7, 8, 10-bis e 22 della legge n. 241/1990, chiedeva di essere edotto sull’esatto ammontare del trattamento maturato e sul nominativo del funzionario responsabile, nonché di ottenere copia degli atti comprovanti l’importo.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, le eredi impugnavano il silenzio rigetto consolidatosi il 13 ottobre 2024, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, d.lgs. n. 104/2010. L’Azienda si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. L’istanza di accesso risulta sottoscritta dal solo difensore, senza che il mandato rappresentativo, pur dichiarato, sia dimostrato agli atti. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 5116 del 2006; Cons. Stato n. 317 del 2016; Cons. Stato n. 4839 del 2013), il Tribunale rileva che la domanda può essere avanzata dal legale solo se accompagnata da copia dell’incarico professionale o dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato. In difetto, il silenzio dell’amministrazione non può configurarsi come illegittimo e non può essersi consolidato il diritto all’accesso.
Su questa base il ricorso è giudicato infondato nel merito. L’Azienda ha controdedotto che il dipendente, assunto prima del 2001, aveva maturato non un T.F.R. ma un trattamento di fine servizio, gestito interamente dall’INPS, che avrebbe ricevuto la medesima istanza e l’avrebbe evasa. La A.S.L. ha quindi rappresentato la propria estraneità a fornire l’informazione richiesta.
Il Collegio aggiunge un’autonoma ragione di rigetto. La richiesta di essere edotto sull’importo maturato costituisce domanda di informazioni che esige un’attività di elaborazione dati. L’accesso, invece, deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può imporre al destinatario una tale attività, estranea all’istituto (Cons. Stato n. 1761 del 2025; Cons. Stato n. 3992 del 2020). Il documento accessibile è, per definizione, già formato, determinato o determinabile e in possesso dell’amministrazione, salva la diversa tutela offerta dal rito avverso il silenzio.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione dei presupposti di legge.
Nota della Redazione
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