Dissenso genitore e ritiro passaporto minore competenza Questura dimora (TAR Lombardia n. 657 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza del sopravvenuto dissenso di uno dei genitori all’espatrio del figlio minore, il ritiro del passaporto e l’annotazione di invalidità sulla carta d’identità costituiscono provvedimenti a carattere vincolato: l’Amministrazione è tenuta ad adottarli sul solo rilievo del venir meno dell’assenso, senza indagare le ragioni del diniego. Il potere/dovere di ritiro compete all’articolazione amministrativa del luogo di effettiva dimora del minore, in ragione del collegamento stabile con lo stesso e dell’urgenza ontologica dell’intervento, dovendosi scongiurare l’espatrio in assenza del consenso di entrambi i genitori. L’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento resta sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di attività priva di margini discrezionali. Il ritiro non priva in via assoluta del diritto all’espatrio, restando rimessa al giudice tutelare la valutazione delle esigenze del minore e il rilascio del nulla osta.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera e madre di una minore con doppia cittadinanza, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto il ritiro del passaporto della figlia e l’annotazione inibitoria sulla carta d’identità, richiamando gli artt. 3, lett. a), e 12 della legge n. 1185/1967. Il provvedimento si fondava sul dissenso all’espatrio manifestato dal padre della minore.
Le Amministrazioni intimate e il controinteressato si costituivano in giudizio, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. La domanda cautelare era rigettata e l’appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato. Nel frattempo la madre adiva il giudice tutelare per l’autorizzazione all’espatrio della figlia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava tardiva, e quindi non esaminabile, la memoria di replica del controinteressato, depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile in vista di udienza già fissata, richiamando il principio affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4997 del 2024.
Nel merito, il primo motivo contestava la competenza della Questura, sostenendo che il ritiro spettasse alla rappresentanza diplomatica del luogo di residenza della minore, ex artt. 5 e 7 della legge n. 1185/1967. Il Tribunale respingeva la doglianza: il provvedimento, di natura ontologicamente urgente, era stato correttamente adottato dalla Questura nel cui territorio la minore dimorava con la madre, con la quale sussisteva un collegamento stabile. La soluzione opposta avrebbe posto a repentaglio la ratio della normativa, volta a impedire l’espatrio del minore senza il consenso di entrambi i genitori.
Il Collegio valorizzava l’interlocuzione tra la Questura e l’Ambasciata, che aveva sollevato dubbi sull’effettività della residenza estera, e richiamava l’art. 11, par. 1, della Convenzione dell’Aja del 19.10.1996, che in casi di urgenza attribuisce competenza alle autorità dello Stato in cui si trova il minore, quale regola speciale rispetto all’art. 5 della stessa Convenzione.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ribadiva la natura vincolata del potere di ritiro, già affermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 1622 del 2018: sopravvenuto il dissenso di un genitore, sorge il dovere di ritirare il titolo senza indagare le ragioni del diniego. L’omessa comunicazione di avvio risultava comunque sanata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il provvedimento non è irretrattabile, ben potendo il documento essere restituito previo nuovo assenso o nulla osta del giudice tutelare, cui spetta la tutela delle esigenze del minore, come ribadito da Cass., SS.UU., n. 20443/2020. Il ricorso è stato respinto, con compensazione parziale delle spese.
Nota della Redazione
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