Incentivi biogas, legittima l’esclusione degli impianti avviati prima del 2013 (Cons. Stato n. 4808 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dal Registro degli impianti alimentati da fonti rinnovabili previsto dal d.m. 23 giugno 2016 quando i lavori di costruzione risultino avviati prima dell’inserimento in posizione utile in graduatoria e l’impianto sia entrato in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013. Il regime agevolativo persegue il requisito di addizionalità dell’aiuto, coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato: l’incentivo pubblico deve favorire un investimento che l’operatore non avrebbe realizzato in assenza del sostegno, non compensare ex post scelte imprenditoriali già compiute. Non sussiste disparità di trattamento rispetto agli operatori che avevano partecipato ai meccanismi competitivi del d.m. 6 luglio 2012, avendo questi indirettamente dimostrato di ritenere necessari gli incentivi. Il parere dell’Autorità per l’energia è obbligatorio ma non vincolante e può essere disatteso senza specifica motivazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili impugnava la graduatoria pubblicata dal GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui non inseriva il proprio impianto a biogas, sito in provincia di Pistoia, tra quelli ammessi al contingente incentivato. Il Gestore aveva motivato l’esclusione rilevando che, alla data della domanda di iscrizione al Registro, i lavori di costruzione erano già avviati e che l’entrata in esercizio era antecedente al 1° gennaio 2013.
La società impugnava altresì le norme del d.m. 23 giugno 2016 e le Procedure Applicative che subordinano l’accesso agli incentivi all’avvio dei lavori dopo l’inserimento in graduatoria, salvo che l’impianto abbia partecipato alle procedure del d.m. 6 luglio 2012 o vanti accesso diretto. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo coerenti i limiti contestati con il regime eurounitario degli aiuti. La società proponeva appello, affidato a tre motivi: irragionevolezza e contraddittorietà della disciplina, mancata attuazione del parere dell’Authority energetica, difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo il Collegio richiama l’art. 24 del d.lgs. n. 28/2011, che affida ai decreti ministeriali attuativi il compito di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento, e rileva che la disciplina contestata ammette l’eccezione solo per gli impianti che avevano richiesto gli incentivi secondo il precedente d.m. 6 luglio 2012. L’esistenza di norme agevolative per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non implica che tutte le iniziative appartenenti alla categoria debbano accedere al beneficio.
La ragione dirimente è di ordine sostanziale. Il Collegio osserva che l’incentivo non può prescindere dal requisito di addizionalità, coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato, e che spetta all’impresa provare la sussistenza delle condizioni di concedibilità. Richiama il precedente di Cons. Stato, Sez. II, n. 2593 del 2025, secondo cui l’incentivo pubblico deve favorire un investimento che l’operatore non avrebbe realizzato in assenza dell’aiuto, non compensare ex post scelte già compiute. Nel caso concreto l’impianto era entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e la società non aveva mai presentato istanza ai registri del d.m. 2012: la condotta dimostra che l’aiuto non era necessario.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento, il Collegio la esclude: chi aveva partecipato ai meccanismi competitivi precedenti aveva indirettamente fornito prova di ritenere necessari gli incentivi, posizione differenziabile rispetto a chi non aveva presentato alcuna richiesta. Si riconosce inoltre ampia discrezionalità al Ministero nel modulare l’incentivazione nel tempo.
Il secondo motivo è irrilevante: il parere dell’Authority è obbligatorio ma non vincolante e può essere disatteso senza obbligo di specifica motivazione, costituendo un contributo tecnico di cui l’amministrazione valuta liberamente l’uso. Il terzo motivo è una censura formalistica: la partecipazione al bando comportava la presa d’atto delle condizioni normative, tra cui il termine del 1° gennaio 2013. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del GSE.
Nota della Redazione
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