Accesso agli atti del procedimento di aggiornamento del permesso di lungo periodo (TAR Lombardia n. 3735 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale che individui in modo sufficientemente perimetrato la documentazione relativa a un determinato procedimento amministrativo non impone all’Amministrazione un onere gravoso e va riscontrata. Il diritto di prendere visione ed estrarre copia riguarda anche le risultanze della consultazione della banca dati AFIS e il contenuto dell’istanza inviata a mezzo posta, ove la loro conoscenza risulti strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente. L’art. 24 l. 241/1990 non pone limiti all’ostensione di dati afferenti alla sfera dello stesso istante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con istanza del 04.04.2024, inviata a mezzo pec, ha chiesto di conoscere lo stato del procedimento e di ricevere copia telematica degli atti relativi. L’Amministrazione non ha riscontrato la richiesta, neppure dopo l’accoglimento da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il silenzio serbato è stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.. Nelle more è stato notificato al ricorrente il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, impugnato con autonomo ricorso, e il ricorrente ha insistito per l’accesso alla documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’istanza come richiesta di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 e ha ravvisato il mancato riscontro, da cui è derivato il silenzio-rigetto. Ha quindi verificato la sussistenza del diritto alla visione e all’estrazione di copia dei documenti del procedimento, ulteriori rispetto a quelli già depositati in giudizio, ossia l’estratto conto INPS, il preavviso di rigetto, il provvedimento di revoca e la dichiarazione sui periodi di assenza dal territorio nazionale.

La richiesta è stata ritenuta sufficientemente perimetrata nel suo oggetto, individuato in tutta la documentazione relativa all’istanza di aggiornamento presentata in data 15.06.2022. Non impone all’Amministrazione un onere oltremodo gravoso idoneo a interferire con il buon funzionamento dell’attività, secondo l’insegnamento richiamato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2686 del 14 marzo 2023 e Sez. VI, n. 4004 del 24 maggio 2021.

La conoscenza degli atti è stata giudicata strumentale alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, tanto più a seguito della revoca del titolo di soggiorno. Il Collegio ha respinto le opposizioni dell’Avvocatura circa le risultanze AFIS: si tratta di documenti amministrativi, e la revoca risulta motivata anche sull’assenza dal territorio dell’Unione Europea per oltre dodici mesi consecutivi, sicché quei dati assumono rilievo difensivo.

Quanto al contenuto del kit postale, si tratta di dati afferenti alla sfera dello stesso ricorrente, che ha dedotto di non averne conservato copia; l’art. 24 l. 241/1990 non pone limiti alla relativa ostensione. Il ricorso è stato accolto, con obbligo di esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione, e le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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