Sei scatti stipendiali al personale della Guardia di finanza anche in caso (TAR Sicilia n. 196 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata, ma ne comporta l’abrogazione insieme alla norma novellatrice. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Il beneficio dei sei scatti spetta quindi anche al personale che abbia cessato dal servizio a domanda, una volta maturati i requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, erano stati congedati a domanda dopo aver maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa in pubblica udienza e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento formatosi in materia, richiamando tra l’altro Cons. Stato, sez. II, n. 10523 del 2023 e C.G.A., sez. giur., n. 209 del 2023. Il percorso ricostruisce la disciplina dei sei aumenti periodici di stipendio, introdotta dall’art. 13 della legge n. 804/1973 per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza e poi estesa agli ufficiali dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986.
La questione centrale riguarda l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990, che limitava il beneficio ai sottufficiali cessati dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, escludendo il congedo a domanda. Il Codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della l. n. 231/1990: il Collegio esclude che l’abrogazione della norma novellatrice faccia rivivere la disposizione originaria, dovendosi ritenere che il c.o.m. abbia inteso abrogare anche la norma sostituita, non più in vigore.
Resta fermo il rinvio dell’art. 1911, comma 3, c.o.m. all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia ad ordinamento militare. La nozione di forze di polizia richiamata dalla disposizione è ampia e va letta in ragione della funzione del decreto, che ha esteso i benefici economici al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, d’altra parte, opera solo ai fini della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza, la Corte esclude ogni effetto decadenziale. Il comma 3 dell’art. 6-bis prevede che il collocamento a riposo decorra dal primo gennaio dell’anno successivo alla domanda: il termine è quindi funzionale alla tempistica e costituisce un onere per l’interessato. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori; sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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