Conversione permesso di studio prima della scadenza e illegittimità del diniego (TAR Lombardia n. 3736 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro autonomo deve essere valutata dall’amministrazione sul presupposto dell’effettiva scadenza del titolo al momento della domanda. Non integra valida ragione di diniego la ritenuta scadenza del permesso quando l’istanza sia stata presentata prima della scadenza e operi la proroga ex lege dell’efficacia del titolo. Nella versione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 vigente alla data del provvedimento, la conversione avviene al di fuori delle quote, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’autorizzazione allo Sportello Unico non costituisce legittimo motivo di rigetto. L’amministrazione è tenuta a esaminare il titolo di studio conseguito e la documentazione economica prodotta, non potendosi limitare a rilievi formali sul requisito temporale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla Questura di Milano, presentava domanda di rinnovo nel settembre 2022. Nel marzo 2023, nelle more del rinnovo, conseguiva il diploma di laurea magistrale e comunicava alla Questura l’intenzione di convertire il titolo per svolgere attività di lavoro autonomo.
Nel maggio 2023 trasmetteva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano il modulo per la certificazione dei requisiti per lavoro autonomo, allegando l’attestazione dei parametri finanziari della Camera di Commercio, la documentazione bancaria e il titolo di studio. Formatosi il silenzio dell’amministrazione, il ricorrente otteneva dal TAR l’accoglimento del ricorso avverso l’inerzia, con declaratoria dell’obbligo di provvedere. Sopravveniva quindi il provvedimento di rigetto, motivato con l’avvenuta presentazione dell’istanza dopo la scadenza del permesso e con il mancato conseguimento di un titolo riconosciuto dal MIUR. Da qui l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 consente la conversione del permesso per studio, fuori dalle quote, prima della sua scadenza e previo rilascio della certificazione attestante i requisiti di cui all’art. 26. L’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999 ribadisce la regola della conversione prima della scadenza, richiamando la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico.
Sul piano interpretativo il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui le previsioni dell’art. 14 non hanno carattere di tassatività. Esse individuano le ipotesi più ricorrenti di conversione; nei casi non tipizzati spetta all’amministrazione verificare che le finalità della norma siano concretamente riscontrabili e che lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti, senza gravare sullo Stato.
Nel caso concreto, osserva il Collegio, il ricorrente aveva presentato la domanda nel settembre 2022, prima della scadenza del titolo, e nel marzo 2023 aveva conseguito la laurea magistrale. Contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, il permesso di studio non era scaduto al momento della domanda, per effetto della proroga ex lege dell’efficacia disposta dall’art. 103 d.l. n. 18/2020 e dal successivo d.l. n. 125/2020. Di tale proroga l’autorità procedente non aveva tenuto alcun conto.
Il Tribunale rileva inoltre che, alla data del provvedimento, l’art. 6 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 20/2023, prevedeva la possibilità di ottenere la conversione al di fuori delle quote. La mancata presentazione dell’autorizzazione non integrava quindi legittima ragione di diniego.
Su queste basi il ricorso è accolto e il decreto di rigetto è annullato. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della vicenda fattuale, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.