Assegnazione temporanea del genitore poliziotto: il diniego va motivato con l’insostituibilità (TAR Lombardia n. 3750 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, nel regime modificato dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, deve fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio specificamente riferite alla posizione del richiedente. La mera rappresentazione di una carenza di organico nel ruolo di appartenenza non integra gli estremi dell’esigenza ostativa, occorrendo un riferimento circostanziato alla professionalità del lavoratore e alla sua insostituibilità nella sede di provenienza. È irrilevante l’allegazione di compiti che l’amministrazione intenda affidare in futuro all’istante, non ancora svolti al momento del diniego. Il provvedimento che ometta tali elementi è carente di motivazione e va annullato, dovendo il giudice valutare la fattispecie concreta alla luce dell’interesse del minore all’unità del nucleo familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso una questura, ha presentato istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, dichiarando di essere coniugato e padre di un figlio minore. L’amministrazione ha dapprima comunicato i motivi ostativi, consistenti nella carenza di personale del ruolo ispettori e nell’imminente affidamento al ricorrente di un progetto sperimentale in materia di polizia amministrativa.
Con provvedimento del 23.04.2024 l’istanza è stata respinta. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. In sede cautelare il Collegio ha sospeso l’efficacia del provvedimento e l’amministrazione ha disposto il trasferimento immediato, con riserva di riesame all’esito del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il d.lgs. n. 95/2017 ha superato il precedente regime, che limitava il diniego ai soli casi di esigenze eccezionali, ammettendo ora la valutazione delle motivate esigenze organiche o di servizio. Tale ampliamento, tuttavia, non esonera l’amministrazione dall’onere di una valutazione attenta della fattispecie concreta.
Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8180/2020 e le precedenti pronunce della stessa Sezione, il TAR esclude che la mera scopertura di organico, ove non patologica, possa giustificare il diniego, essendo fronteggiabile con gli ordinari strumenti organizzativi. Viene richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2024, n. 99, che ha esteso l’ambito applicativo dell’istituto alla provincia o regione di residenza della famiglia, in coerenza con la finalità di protezione del minore.
Il Collegio richiama poi la casistica elaborata da Cons. Stato, Sez. III, n. 2304/2021, che individua le ipotesi di legittimo diniego: scopertura patologica pari o superiore al quaranta per cento della dotazione organica, sottorganico diffuso nell’ambito territoriale, peculiari esigenze operative, insostituibilità del dipendente in ragione del ruolo svolto o impiego in programmi speciali di alta valenza operativa.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che il provvedimento impugnato si limita a richiamare il deficit di personale nel ruolo ispettori, senza alcun riferimento specifico alla professionalità del ricorrente e alla sua non sostituibilità nella sede di origine. Quanto al progetto sperimentale, l’allegazione è generica: non se ne precisano contenuto, tempi e ragioni della selezione, e riguarda compiti non ancora svolti, la cui futura attribuzione non configura un aggravio organizzativo attuale.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni e dei non univoci orientamenti, con rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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