La sanzione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 si calcola sull’intera consistenza dell’opera abusiva interrata in fascia di rispetto (TAR Abruzzo n. 77 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata, ivi comprese le opere interrate, senza che rilevi l’eventuale assenza di rischi concreti per la circolazione o l’impatto visivo del manufatto. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, la quantificazione deve essere effettuata sulla base della integrale consistenza delle opere abusive per le quali non possa procedersi alla demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, trattandosi di attività vincolata dell’amministrazione. La consistenza dell’abuso, ove già accertata in atti non impugnati, non può essere rimessa in discussione in sede di contestazione della sola quantificazione della sanzione.
Il Fatto
Una società aveva realizzato un intervento edilizio in parziale difformità dal progetto approvato, in area ricadente nella fascia di rispetto stradale, avendo eseguito alcune porzioni a distanza inferiore a quella minima di venti metri imposta dalla sede stradale. Il Comune, previa stima del valore venale dell’immobile effettuata dall’Agenzia delle Entrate, aveva irrogato la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, nell’importo di euro 70.000,00, calcolato sulla consistenza dell’intero immobile abusivo, comprensiva del piano interrato.
La società ricorrente contestava la quantificazione, assumendo che la superficie interrata non avrebbe dovuto essere inclusa nel calcolo, in quanto, non insistendo sulla sede stradale, non avrebbe inciso sulla violazione delle distanze. Con il ricorso chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti sanzionatori e la restituzione delle somme versate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il vincolo sulle aree site nelle fasce di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2020, n. 7382 e dal Consiglio di Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4701, con conseguente operatività del vincolo anche per le opere interrate.
La funzione della fascia di rispetto, ha precisato il Tribunale, non è limitata alla sicurezza della circolazione, ma è estesa alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali e alla realizzazione di opere accessorie, con la conseguenza che il vincolo si traduce in un divieto assoluto di costruire che opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dall’impatto visivo della stessa.
Quanto alla quantificazione della sanzione, il Collegio ha evidenziato che l’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 riguarda la parte eseguita in difformità, la cui consistenza era stata già individuata dal Comune in atti non impugnati, che ricomprendevano tra le opere abusive anche il piano interrato di 44 mq. Tale consistenza, pertanto, non poteva essere rimessa in discussione in sede di contestazione della sanzione.
Poiché la sanzione pecuniaria costituisce attività vincolata dell’amministrazione, finalizzata a colpire le opere abusive per le quali non può procedersi a demolizione senza pregiudizio della parte conforme, il suo calcolo deve essere effettuato sulla base della integrale consistenza delle opere abusive. Il ricorso è stato, quindi, respinto, con conseguente rigetto anche della domanda restitutoria e compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e risalenza della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.