Accesso agli atti di progetto pubblico e interesse conoscitivo del concessionario demaniale (TAR Liguria n. 831 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’interesse conoscitivo del soggetto che opera su un’area demaniale non viene meno per il fatto che i lavori pubblici progettati siano già stati in parte eseguiti o siano stati localizzati, in sede attuativa, in aree diverse da quelle originariamente previste. Sussiste infatti un interesse concreto e attuale ogni qualvolta la variante al progetto riguardi aree nella disponibilità del richiedente, terreni limitrofi o lo specchio d’acqua antistante quello in cui egli svolge la propria attività, per le possibili interferenze con l’attività medesima in relazione ai lavori ancora in corso o non ancora iniziati. Il diritto all’ostensione va pertanto accertato nei limiti dei documenti riferiti a tali lavori e alla variante stessa, secondo il principio di correlazione necessaria tra interesse dedotto e documentazione richiesta.

Il Fatto

La ricorrente è concessionaria di un’area demaniale destinata all’uso nautico e soggetto attuatore di un intervento di riorganizzazione di un insediamento produttivo esistente. Nel 2019 il progetto di messa in sicurezza della scogliera lato mare e lato fiume a protezione dell’abitato ha previsto che il carico dei materiali avvenisse proprio dalle aree nella sua disponibilità.

Per comprendere lo stato di attuazione del progetto, la ricorrente ha chiesto al Comune l’esibizione degli atti di approvazione dello studio di fattibilità e dei progetti esecutivi, comprensivi dei pareri degli enti terzi. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo che non esistesse alcun atto comprovante l’ubicazione del punto di carico nelle aree della società. La ricorrente ha quindi trasmesso la documentazione progettuale del 2019, ma il Comune ha confermato il diniego, osservando che l’intervento era già stato ultimato e che il punto di carico effettivamente utilizzato aveva interessato areali di proprietà terze. Da qui l’impugnazione dell’atto di conferma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul profilo dell’interesse ostensivo, unico argomento posto a fondamento del diniego comunale. Il Comune aveva respinto l’istanza su duplice base: l’avvenuta individuazione, in fase attuativa, di un punto di carico in area diversa da quella originariamente prevista, e l’avvenuta conclusione dell’intervento.

La ricorrente ha replicato di avere un interesse conoscitivo concreto e attuale, poiché i lavori conclusi riguardavano solo il primo lotto delle opere progettate, mentre le ulteriori parti erano ancora in esecuzione e per esse il progetto del 2019 continuava a prevedere l’utilizzo delle sue aree per il punto di carico e il cantiere. Ha inoltre evidenziato che, anche in caso di localizzazione del punto di carico in un lotto limitrofo, sarebbe rimasto l’interesse a conoscere gli atti, atteso che il trasporto dei materiali avrebbe coinvolto in parte lo specchio acqueo in cui opera.

Il Tribunale rileva anzitutto un profilo processuale: il Comune non si è costituito in giudizio, ma ha irritualmente inviato alla Segreteria documenti e una relazione dell’Ufficio Tecnico, poi immessi nel fascicolo, rispetto ai quali la ricorrente si è comunque difesa con memoria. Da tali atti emerge che il primo lotto è terminato, mentre risultano in corso ulteriori lavorazioni per opere di difesa della costa che, quale punto di carico, hanno individuato l’area limitrofa a quella della ricorrente.

Su questa base il Collegio, condividendo parzialmente le argomentazioni della difesa, ritiene che permanga l’interesse ostensivo: la variante al progetto del 2019, riguardando aree nella disponibilità della ricorrente o terreni limitrofi o lo specchio d’acqua antistante, può comportare interferenze con l’attività svolta, quantomeno con riguardo ai lavori ancora in corso o non ancora iniziati.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto della ricorrente a ottenere copia degli atti richiesti con l’istanza del 5.2.2025, limitatamente a quelli relativi ai lavori in corso o non ancora iniziati e riguardanti la variante al progetto del 2019. Il Comune è ordinato a esibire i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con condanna alle spese processuali liquidate in euro 2.000, oltre maggiorazione, Cassa avvocati e IVA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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