Accesso agli atti di progressione interna e giurisdizione sulle schede di valutazione (TAR Sardegna n. 1277 del 24.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sulle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi relativi a una procedura selettiva interna, ancorché di progressione orizzontale, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a., che riproduce l’art. 25, comma 5, legge n. 241/1990, non vertendosi su atti del rapporto di lavoro ma su atti della procedura. La finalità difensiva dell’istanza non è esclusa dalla natura discrezionale della valutazione: solo l’ostensione consente di verificare se il diverso punteggio consegua a una diversa situazione di fatto e, in caso di identità di situazioni, la legittimità dell’esercizio del potere. Nelle procedure selettive le schede di valutazione escono dalla sfera personale dei partecipanti e non impongono l’integrazione del contraddittorio. Le domande di annullamento degli esiti della progressione interna restano devolute alla giurisdizione ordinaria.
Il Fatto
Un dipendente di Argea, inquadrato come funzionario tecnico agronomo di categoria D, partecipava alla procedura per le progressioni professionali interne. Approvate le graduatorie, chiedeva l’accesso agli atti sospettando che la propria posizione fosse stata valutata senza computare il periodo di servizio civile alternativo alla leva. L’amministrazione, in autotutela con determinazione n. 1798 del 18.5.2026, rettificava la graduatoria riconoscendo quell’anzianità, ma attribuiva al ricorrente soli 36 punti nella voce “valutazione della competenza”, a fronte dei 40 riconosciuti agli altri colleghi della stessa categoria.
Il ricorrente chiedeva allora l’accesso a tutti gli atti relativi al giudizio e all’attribuzione del punteggio, per sé e per gli altri dipendenti inseriti nella graduatoria. Argea consentiva l’accesso alla sola scheda individuale, sostenendo che il confronto con le altre schede non fosse pertinente, data la natura discrezionale della proposta di punteggio e la non comparabilità delle valutazioni. Da qui il ricorso, con domanda di accesso e, in via condizionata, di annullamento della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione su entrambe le domande. Quanto all’accesso, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in ogni caso, richiamando il precedente Cons. Stato, sez. III, n. 5302 del 2026, relativo a un’istanza di accesso civico generalizzato su una procedura interna di selezione dirigenziale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a. ha riprodotto fedelmente l’art. 25, comma 5, legge n. 241/1990. Il precedente della Corte di cassazione invocato da Argea non è conferente, perché il ricorrente non chiede atti del proprio stretto rapporto di lavoro, ma atti della procedura selettiva cui ha partecipato.
Quanto al contraddittorio, il Tribunale ritiene non necessaria l’integrazione nei confronti degli altri partecipanti. Per gli atti di una procedura selettiva valgono le considerazioni proprie dei concorsi pubblici: richiamando TAR Napoli, sez. IV, n. 4306 del 2025, si afferma che domande, verbali e schede di valutazione escono dalla sfera personale dei concorrenti, i quali hanno acconsentito a misurarsi in una competizione fondata sulla comparazione dei valori. Salvo effettive esigenze di riservatezza da valutare in concreto, costoro non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.
Nel merito l’istanza è fondata. Non si tratta di richiesta indiscriminata né meramente esplorativa: la finalità difensiva è chiara e circoscritta al punteggio della voce “valutazione della competenza”, connesso all’anzianità di servizio, dopo che il ricorrente si è visto rideterminare il punteggio da 40 a 36 punti.
Il Collegio esclude che la sussistenza di un potere discrezionale del Direttore nella proposta del punteggio possa escludere la rilevanza difensiva dell’accesso. Solo dopo l’ostensione il ricorrente potrà verificare se il punteggio differenziato si connetta davvero a una diversa anzianità — nel qual caso la disparità di trattamento è esclusa a monte — oppure, in presenza di identità di situazioni, sindacare la legittimità dell’esercizio discrezionale alla luce della motivazione. La domanda di accesso è quindi accolta, con ordine ad Argea di consentire l’ostensione entro 15 giorni.
Quanto alla domanda di annullamento della graduatoria, non è contestato che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, trattandosi di progressione all’interno della medesima categoria. La domanda è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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