Accesso agli atti R.C. auto e limiti istruttori dell’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 696 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo, di natura esclusivamente documentale, è inammissibile la domanda che, direttamente o sotto veste di censura procedimentale, richieda una rivalutazione del diniego risarcitorio, della dinamica del sinistro, della compatibilità dei danni o della rilevanza delle risultanze peritali, perché imporrebbe accertamenti tecnico-peritali non consentiti. La doglianza sull’oscuramento iniziale delle relazioni peritali non ha interesse attuale quando l’impresa abbia già trasmesso la documentazione in versione integrale prima del ricorso, senza che ciò valga ad accertare la legittimità degli oscuramenti. La mancata indicazione del responsabile dell’ufficio ex art. 5 del D.M. n. 191/2008 integra una non piena conformità formale, ma non determina l’accoglimento ove non abbia impedito l’esercizio del diritto. La successiva assegnazione della pratica alle strutture antifrode, avvenuta dopo il diniego, non integra la fattispecie dell’art. 148, comma 2-bis, CAP.

Il Fatto

Una società, soggetto non consumatore, adisce l’Arbitro Assicurativo in relazione a un sinistro R.C. auto con tre veicoli, verificatosi l’8 luglio 2025 e definito dall’impresa con diniego di risarcimento. Il veicolo della ricorrente sarebbe stato danneggiato in un tamponamento a catena causato dal mezzo assicurato con l’impresa resistente, che avrebbe sospinto il veicolo intermedio contro quello della società.

La ricorrente lamenta che il diniego si fondi su relazioni peritali inizialmente trasmesse in forma parziale, con oscuramenti qualificati come dati sensibili; deduce la violazione del diritto di accesso agli atti ex art. 146 CAP e del D.M. n. 191/2008, la mancata indicazione del responsabile dell’ufficio e la non conformità dell’assegnazione della pratica alle Aree Speciali. L’impresa eccepisce l’inammissibilità per la necessità di accertamenti tecnici.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal rilievo che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 215/2024, le controversie davanti all’Arbitro sono esclusivamente documentali e non ammettono perizie, testimonianze o dichiarazioni orali. L’art. 11, comma 8, del medesimo Decreto impone di dichiarare l’inammissibilità quando la decisione richieda accertamenti istruttori non disponibili.

Su questa base è inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del diniego: stabilire se i danni siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo di constatazione amichevole presupporrebbe un giudizio tecnico che l’Arbitro non può svolgere, né sostituire alla valutazione dei fiduciari dell’impresa. La qualificazione della domanda come verifica della «correttezza documentale» non muta l’esito, restando la censura inscindibilmente legata alla rilevanza delle parti oscurate.

Quanto all’oscuramento, il Collegio distingue il piano dell’accesso da quello della fondatezza del diniego. L’art. 146 CAP e il D.M. n. 191/2008 includono le perizie tra gli atti ostensibili, con limitazioni per parti concernenti terzi o dati sensibili. Poiché l’impresa ha trasmesso le relazioni in versione integrale prima del ricorso, difetta un interesse attuale: il procedimento non ha funzione sanzionatoria o ispettiva sulla pregressa gestione.

La censura sull’art. 5 del D.M. n. 191/2008 è infondata: la norma non introduce un responsabile del procedimento in senso pubblicistico né estende il regime della legge n. 241/1990. L’omissione non ha impedito alla ricorrente di interloquire e di ottenere la documentazione integrale. Parimenti infondata è la doglianza sulla mancata visione personale del fascicolo, non imposta quando la documentazione sia stata trasmessa integralmente in copia.

La doglianza su correttezza e buona fede è in parte inammissibile, ove fondata sull’erroneità del diniego, e in parte infondata. L’avocazione alle Unità antifrode, intervenuta dopo il diniego, non integra l’art. 148, comma 2-bis, CAP, che disciplina una facoltà nella fase pendente della procedura risarcitoria. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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