Tamponatura balcone aumenta volumetria è variazione essenziale e richiede permesso di costruire (TAR Lazio n. 218 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tamponatura di un balcone o di un porticato esterno che incrementi la volumetria dell’immobile integra una variazione essenziale del progetto e richiede il permesso di costruire, oltre agli ulteriori atti di assenso imposti dai vincoli gravanti sul bene. La deduzione di un residuo di cubatura sfruttabile e del consenso condominiale al suo utilizzo non è idonea a sottrarre l’intervento al regime autorizzatorio, se priva di qualsiasi riscontro probatorio. La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ove non comprovata nei suoi estremi, non determina l’accoglimento del ricorso nel merito, ma al più l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Il differimento della trattazione per connessione con altro giudizio non integra una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una tamponatura realizzata mediante parapetto in muratura alto ml 1,10 e soprastante infisso in alluminio e vetri, a chiusura del perimetro della preesistente veranda della loro abitazione, per ricavarne un nuovo vano destinato a cucina. L’amministrazione ha ricondotto l’opera a un ampliamento urbanisticamente rilevante ex art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, soggetto a permesso di costruire e agli altri atti di assenso richiesti dai vincoli insistenti sul bene: il vincolo paesaggistico-ambientale di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, quello per zona di protezione speciale previsto dal d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e quello derivante dall’istituzione del Parco nazionale del Circeo.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, per non avere l’opera inciso sugli standard urbanistici, essendo ancora disponibili mc 30,00 di cubatura assentita, di cui mc 17,01 impiegati con il consenso del condominio; dall’altro, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, qualificando l’intervento come variazione non essenziale e richiamando l’avvenuta presentazione di istanza di accertamento di conformità. Il Ministero evocato in giudizio ha chiesto l’estromissione, non essendo stati impugnati atti di sua competenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza di estromissione del Ministero, non risultando impugnati provvedimenti dal medesimo emanati. Ha poi respinto la richiesta di trattazione congiunta con altro ricorso pendente davanti al giudice regionale. Secondo il Collegio, l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il rinvio solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza: le parti dispongono delle proprie pretese sostanziali, non dell’organizzazione e dei tempi del processo, che competono al giudice. Nella specie, l’assenza della trattazione congiunta non pregiudica il diritto di difesa, mentre sarebbero vulnerate le esigenze di ragionevole durata del processo.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la parte ricorrente non ha fornito il benché minimo riscontro probatorio della disponibilità dei mc 30,00 residui e del consenso condominiale all’utilizzo dei mc 17,01 per ricavare una cucina. La censura è rimasta del tutto indimostrata.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che l’intervento di tamponatura del balcone o del porticato esterno che abbia aumentato la volumetria dell’immobile sia pacificamente riconducibile alla nozione di variazione essenziale, richiamando TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 26 marzo 2024 n. 2014 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 13 gennaio 2022 n. 71. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 10, d.P.R. n. 380 e la necessità del permesso di costruire, oltre agli atti di assenso richiesti dai vincoli indicati dall’amministrazione.
Infine, quanto all’istanza di accertamento di conformità, il Tribunale ha rilevato che la sua esistenza non è comprovata e che comunque, lungi dal comportare l’accoglimento del ricorso nel merito, determinerebbe soltanto l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2024 n. 7203. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della costituzione solo formale dell’amministrazione vittoriosa.
Nota della Redazione
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