Accesso agli atti: no a richieste massive e sproporzionate (TAR Sicilia n. 1517 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso documentale ex artt. 22 e segg. legge n. 241/1990 deve avere ad oggetto una documentazione specifica e circoscritta, individuata in modo sufficientemente preciso, e non può investire un complesso non determinato di atti di cui non si conosce la consistenza o la stessa esistenza. È pertanto inammissibile la richiesta massiva e sproporzionata che imponga all’amministrazione un carico irragionevole di ricerca, elaborazione e valutazione, idoneo a interferire con il buon andamento. Nel caso di accesso difensivo, la parte deve dedurre in modo puntuale il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale da tutelare. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non è ammissibile quando si appalesa mero surrogato dell’accesso documentale per finalità esclusivamente individuali.

Il Fatto

La ricorrente, concessionaria di grande derivazione di acqua sotterranea per uso irriguo e in parte ceduta all’ingrosso, contestava la pretesa dell’Assemblea Territoriale Idrica – ATO Catania 2 di includere la propria attività nel perimetro del servizio idrico integrato. Per valutare la legittimità delle decisioni dell’ente, anche a fini difensivi, presentava istanza di accesso a una vasta documentazione afferente ai procedimenti avviati dall’ATI ex art. 172 d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta comprendeva, tra l’altro, tutti gli atti dei procedimenti verso qualsivoglia soggetto operante nell’ambito territoriale, la documentazione relativa a specifici gestori, quella sui Comuni di Giarre e Riposto e i dati su un eventuale common carrier. L’ATI rigettava l’istanza perché generica e priva di interesse attuale, concreto e strumentale. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., chiedendo anche la condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui l’esercizio del diritto di accesso non può implicare che l’amministrazione debba farsi carico di una complessa elaborazione dei dati conoscitivi necessari per individuare e reperire i documenti. La richiesta deve quindi indicare in modo preciso e circoscritto la documentazione in possesso del detentore.

Nel caso concreto la domanda appare massiva e sproporzionata. L’ATI sarebbe stata costretta a un’attività inesigibile di ricerca e valutazione su un numero indeterminato di atti, con carico eccessivo per gli uffici e senza certezza della reale latitudine dell’ostensione. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 10/2020, che impone di respingere le richieste manifestamente onerose o massive.

Le formule utilizzate — “tutti gli atti e documenti inerenti i procedimenti”, “nei confronti di qualsivoglia soggetto operante” — rendono l’istanza eccessivamente estesa e non riferita ad atti specificamente individuati. Alcuni documenti richiesti sono inoltre meramente eventuali, con incertezza sulla loro esistenza, e potrebbero coinvolgere controinteressati non evocati, con problema di integrità del contraddittorio. Quanto ai Comuni, l’ATI aveva indicato il link alle delibere di rigetto pubblicate, mentre la richiesta degli ulteriori atti non pubblicati resta generica.

L’istanza, formulata in via generica, non consente il vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale richiesto in materia di accesso difensivo dall’Ad. Pl. n. 4 del 2021. Il Collegio esclude poi i presupposti dell’accesso civico generalizzato: esso soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e non può essere egoistico, né costituire surrogato dell’accesso documentale per finalità individuali. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *