Elusione del giudicato e riedizione del potere in materia edilizia (TAR Campania n. 1962 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che ha confermato l’ingiunzione a demolire, ne ridetermini la portata limitandola a singole porzioni dell’opera abusiva e rilasci un nuovo titolo edilizio sul medesimo immobile, sono nulli per violazione del giudicato. Il giudicato formato sulla sentenza di rigetto delimita in modo vincolante oggetto e latitudine dell’obbligo demolitorio, esaurendo ogni residuo margine di discrezionalità amministrativa. Ne consegue che l’amministrazione deve dare piena esecuzione alla originaria ingiunzione, con la demolizione dell’intera costruzione, non essendo ammessa alcuna riedizione del potere in senso riduttivo.

Il Fatto

La controversia trae origine da un immobile rispetto al quale il Comune aveva rigettato la domanda di condono e, con successiva ordinanza del 2013, ingiunto la demolizione delle opere abusive. Il ricorrente, proprietario del manufatto, era intervenuto nel giudizio nel quale la controinteressata aveva impugnato quei provvedimenti: con sentenza del 2016 il TAR ne aveva confermato la legittimità, precisando che la demolizione riguardava l’intera costruzione sorta al posto del preesistente capanno in legno, e non solo l’ampliamento di pochi metri quadri.

Dopo il passaggio in giudicato di quella decisione, l’amministrazione, nuovamente sollecitata, adottava una nuova ordinanza nel 2024 con cui limitava l’ordine di demolizione al solo ampliamento, ricostituendo la destinazione a deposito, e successivamente rilasciava un permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da deposito a ufficio. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti deducendo l’elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica in via preliminare la domanda, riconducendola al giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., trattandosi di pretesa inscritta nell’effetto conformativo del giudicato irradiato dalla sentenza del 2016. La conversione dell’azione, sottoposta alle parti, è resa possibile dalla sussistenza dei requisiti di legge.

La qualificazione incide sulla platea soggettiva del giudizio di esecuzione, estesa a tutte le parti del processo definito dalla sentenza di cui si invoca l’ottemperanza. Ne deriva il rigetto dell’eccezione di carenza di interesse, poiché il ricorrente era parte di quel giudizio e aveva già visto ammesso il proprio intervento in quella sede.

Nel merito, il TAR rileva la piena collisione tra gli atti impugnati e il giudicato. La sentenza del 2016 aveva definitivamente accertato la latitudine dell’obbligo demolitorio, esteso all’intera costruzione e non alle sole parti aggiunte. Su tale statuizione non residuava alcun margine di discrezionalità.

L’ordinanza del 2024, che da un lato conferma la legittimità dei provvedimenti originari e dall’altro ne riduce la portata, e il successivo titolo edilizio si palesano ontologicamente inconciliabili con il dictum giudiziale. La riedizione del potere in senso riduttivo è pertanto qualificata come eccentrica e caducata.

Gli atti gravati non assumono rilevanza per il diritto, in quanto collidenti con il giudicato: ne consegue la loro nullità e l’obbligo del Comune di portare finalmente a esecuzione l’ingiunzione del 2013, con la demolizione integrale del manufatto. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate rispetto alla controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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