Divieto prefettizio di detenzione armi e inaffidabilità del convivente (TAR Emilia-Romagna n. 432 del 19.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti può essere adottato anche quando nulla sia direttamente imputabile al titolare, ove una situazione di fatto — lo stabile legame di coniugio e di convivenza — renda le armi liberamente accessibili a un terzo nei cui confronti sussistano ragioni di sospetto. Il giudizio prognostico di inaffidabilità va condotto ex ante e in concreto, valutando fattori soggettivi e obiettivi, secondo il criterio del “più probabile che non”. La estinzione del reato e la riabilitazione non escludono il pericolo di abuso: rileva il fatto storico nella sua materialità, autonomo rispetto alle valutazioni del giudice penale. Il ritardo nella conclusione del procedimento non costituisce vizio di legittimità dell’atto tardivamente adottato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Parma ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento muove dalla nota con cui la Questura, nel trasmettere il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, aveva chiesto di valutare l’adozione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S.
La motivazione richiama la condanna riportata dalla moglie convivente per procurata inosservanza di pena, per aver aiutato il fratello pluripregiudicato a sottrarsi all’esecuzione. Da qui la prognosi di incompatibilità del ricorrente con la detenzione di armi, in ragione del contesto familiare. Il ricorrente deduce tre motivi: violazione dell’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 per non aver l’Amministrazione acquisito d’ufficio il provvedimento di estinzione del reato; difetto di motivazione per non aver valutato la sua personale condotta incensurata; violazione dei principi di ragionevole durata del procedimento e del tempus regit actum per la notifica intervenuta a tre anni dalla proposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo i poteri vincolati — art. 11, primo e terzo comma, e art. 43, primo comma, T.U.L.P.S. — da quelli discrezionali, riconducibili all’art. 39 e all’art. 43, secondo comma. L’art. 39 T.U.L.P.S. consente al Prefetto di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne, secondo il criterio del “più probabile che non”, che anticipa la soglia di tutela della pubblica incolumità alla mera prognosi di inaffidabilità.
Tale anticipazione non elimina l’onere di un giudizio prognostico ex ante in concreto. L’Amministrazione deve valutare fattori soggettivi, legati alla personalità e alla condotta di vita del richiedente, e fattori obiettivi, costituiti da fatti che coinvolgono l’interessato anche a prescindere dai profili penalistici. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti in materia di armi sono legittimi anche quando la situazione di fatto renda le armi liberamente accessibili a un terzo nei cui confronti sussistano ragioni di sospetto (TAR Toscana n. 1526 del 2026, che richiama TAR Sicilia n. 1913 del 2024).
Nel caso concreto il giudizio ha tenuto conto del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie, condannata per aver aiutato il fratello pluripregiudicato a sottrarsi all’esecuzione della pena: le armi sarebbero state immediatamente accessibili a un soggetto ritenuto inaffidabile. Quanto all’estinzione del reato, il Collegio osserva che le determinazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale: né l’estinzione né la riabilitazione bastano a escludere il pericolo di abuso (Cons. Stato n. 3190 del 2023), rilevando il fatto storico nella sua materialità. Il motivo ex art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 resta così superato.
Sul ritardo, il procedimento era stato avviato nel 2021 e il provvedimento adottato nel febbraio 2023, con trasmissione ai Carabinieri per la notifica e all’avvocato domiciliatario: il ricorrente era stato posto in condizione di conoscerne tempestivamente l’esito. In ogni caso, il ritardo può fondare pretese risarcitorie, ma non costituisce vizio di legittimità dell’atto né implica consumazione del potere (TAR Lazio n. 2712 del 2019). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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