Revisione prezzi obbligatoria ex art. 29 D.L. 4/2022 ed eterointegrazione ex art. 1339 c.c. (TAR Veneto n. 1642 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, del D.L. n. 4/2022 ha natura di norma imperativa e non lascia margini di apprezzamento alla stazione appaltante in ordine all’obbligo di inserimento nei documenti di gara e nei contratti delle clausole di revisione prezzi e del meccanismo compensativo. La mancata previsione comporta l’eterointegrazione della lex specialis e del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., con sostituzione automatica delle clausole difformi, senza necessità di preventiva impugnazione degli atti di gara. Le lettere a) e b) del citato comma 1 si applicano cumulativamente agli appalti di lavori, avendo diverso ambito oggettivo e distinte finalità. L’obbligo di applicazione dei prezzari aggiornati ex art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 costituisce anch’esso disposizione imperativa suscettibile di eterointegrazione contrattuale.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un’ATI aggiudicataria di un appalto di lavori bandito da RFI nel giugno 2022, contestava il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di inserimento nel contratto delle clausole di revisione prezzi previste dall’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. La convenzione, stipulata nel giugno 2023, richiamava l’articolo menzionato solo con riferimento alla lett. b), omettendo il meccanismo revisionale. Con motivi aggiunti l’ATI estendeva la contestazione anche al diniego sulla richiesta di applicazione dei prezzari aggiornati al 2023. Dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione riformata dal Consiglio di Stato, il giudizio veniva riassunto davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione avanzata da RFI in ragione della pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione amministrativa. La sospensione è stata ritenuta meramente facoltativa, non essendo ravvisabile alcuna esigenza di prevenire un conflitto di giudicati, anche in considerazione della ragionevole durata del processo.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso. Richiamando l’orientamento espresso dal CGARS n. 728 del 2025, ha affermato che l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 è norma imperativa che impone l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi, senza lasciare alcuna discrezionalità alla stazione appaltante. La violazione dell’obbligo determina l’eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., con inserzione automatica della clausola anche in sostituzione di previsioni negoziali difformi, senza che sia necessaria l’impugnazione della legge di gara. Le lettere a) e b) del comma 1 si applicano cumulativamente agli appalti di lavori, essendo diverse le funzioni: la prima generalizzata, la seconda limitata ai contratti di lavori.
Il TAR ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L’art. 89 della direttiva 2014/25/UE non osta alla clausola legale imperativa: la norma interna, imponendo l’inserimento della clausola al momento dell’indizione, rende la stessa parte dei documenti di gara, senza alcuna modifica successiva delle condizioni sostanziali dell’appalto. Infondata è stata ritenuta anche l’eccezione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto agli appalti di servizi: la diversa disciplina trova giustificazione nella natura indennitario-compensativa delle misure emergenziali e nelle peculiarità dell’appalto di lavori.
I motivi aggiunti sono stati accolti in quanto l’art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, nel testo applicabile ratione temporis alla procedura bandita nel giugno 2022, impone l’applicazione dei prezzari aggiornati. Anche tale obbligo è stato qualificato come imperativo e, come tale, suscettibile di operare in via di eterointegrazione, secondo quanto confermato anche dai pareri ANAC richiamati.
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Nota della Redazione
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