Quiz concorsuali: sindacato sul quesito solo se incomprensibile o irragionevole (TAR Lazio n. 15251 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz di un concorso pubblico e nella valutazione delle risposte è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove emerga l’assoluta incomprensibilità del quesito o l’irragionevolezza della risposta prescelta, oppure sia fornita la prova, o un principio di prova, dell’arbitrarietà o illogicità della soluzione. In presenza di prova a risposte multiple l’Amministrazione ha l’obbligo di formulare la domanda in modo chiaro, non incompleto né ambiguo, sì che contempli una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione non può tendere tranelli né costringere il candidato a scegliere la risposta “meno errata”, dovendo attenersi ai principi della riserva di scienza nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. Il quesito che ammetta più soluzioni possibili, in contrasto con la soluzione indicata dall’Amministrazione, è pertanto illegittimo. Resta invece infondata la doglianza che si limiti a prospettare l’ambiguità del quesito senza dimostrare l’errore della risposta ritenuta corretta.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di personale non dirigenziale nel profilo degli Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. All’esito della prova scritta è risultata vincitrice con il punteggio di 24,75/30, classificandosi in posizione n. 2048.
Ha impugnato la graduatoria finale di merito e la valutazione della prova, dolendosi dell’errata correzione dei quesiti nn. 7 e 24, con domanda di accertamento del diritto alla corretta valutazione, di condanna alla rettifica del punteggio e della graduatoria e, in via subordinata, di risarcimento del danno. Il Tribunale ha dapprima accolto in parte l’istanza cautelare e ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; con successiva ordinanza ha confermato la fondatezza prima facie delle doglianze sul solo quesito n. 7, imponendo all’Amministrazione di attribuire interinalmente un ulteriore punto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni di rito. Il difetto di legittimazione passiva del Ministero è infondato, perché è l’ente con cui i vincitori instaurano il rapporto di servizio. L’irricevibilità per tardività è parimenti infondata: la portata lesiva dell’operato amministrativo è emersa solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale è risultata l’insufficienza del punteggio ai fini del bene della vita.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il perimetro del sindacato. La scelta delle domande e la valutazione delle risposte sono espressione di discrezionalità tecnica particolarmente ampia e sono censurabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito o irragionevolezza della risposta prescelta, oppure di prova, o principio di prova, dell’arbitrarietà o illogicità della soluzione (richiamando Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024 e TAR Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025).
A tale regola il Collegio affianca l’obbligo, nelle prove a risposte multiple, di una formulazione chiara e non ambigua, che contempli una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione non deve tendere tranelli né indurre a scegliere la risposta “meno errata”, dovendo rispettare la riserva di scienza.
Su questa base è accolto il motivo relativo al quesito n. 7, ove si chiedeva quale affermazione non fosse necessariamente vera: la risposta indicata dall’Amministrazione è erronea, mentre è esatta quella selezionata dalla ricorrente. Il Tribunale richiama come precedente conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la sent. n. 398 del 12 gennaio 2026 della medesima Sezione, resa su un quesito identico: poiché “non necessariamente vera” ammette entrambe le opzioni, è impossibile che tutti i beta siano delta e che tutti gli alpha siano delta, mentre nulla escludendo il rapporto tra gamma e delta, la risposta esatta è la seconda.
È invece infondata la censura sul quesito n. 24, poiché l’unica risposta corretta è quella individuata dall’Amministrazione, come già statuito dalla Sezione nelle sentt. nn. 4649 del 12 marzo 2026, 1283 del 22 gennaio 2026 e 398/2026. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con stabilizzazione degli effetti interinali dell’ordinanza cautelare n. 2681 del 6 maggio 2026, e le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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