Parentela e interdittiva antimafia: la separazione non esclude la cointeressenza illecita (C.G.A.R.S. n. 287 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il legame parentale o coniugale non costituisce di per sé indizio di infiltrazione mafiosa, poiché la pericolosità sociale non si trasferisce automaticamente da un soggetto all’altro. È tuttavia legittima l’informazione antimafia interdittiva che valorizzi il rapporto di coniugio non in quanto tale, ma come elemento inserito in un quadro indiziario complesso, dal quale emerga che quel rapporto si è trasformato in schermo strumentale per occultare l’attività illecita del coniuge. La separazione giudiziale non assume efficacia neutralizzante quando altri elementi — coinvolgimento nelle indagini, procedimenti penali pendenti, sequestri preventivi di società, fittizia intestazione — dimostrano una cointeressenza economica e imprenditoriale perdurante. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità e non si estende al merito della valutazione prefettizia, purché la motivazione dell’atto sia congrua e sorretta da istruttoria approfondita.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Palermo il 29 ottobre 2021, nonché della comunicazione di segnalazione e annotazione nel Casellario informatico adottata dall’A.N.A.C. il 4 novembre 2021. La ricorrente era stata raggiunta dal provvedimento in ragione del rapporto coniugale con un soggetto destinatario di misura cautelare nell’ambito di un’indagine per associazione mafiosa e altri reati aggravati.

Il TAR aveva respinto il ricorso con sentenza n. 02671/2023. La signora ha quindi proposto appello, lamentando l’erronea percezione dei fatti e l’omessa considerazione della separazione giudiziale, che a suo avviso avrebbe interrotto il rapporto su cui si fondava la valutazione prefettizia. Le amministrazioni intimate hanno chiesto la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, trattando congiuntamente i due motivi per sovrapponibilità delle argomentazioni. Il punto di partenza è la Corte costituzionale n. 57 del 2020, che ha fatto propria la giurisprudenza amministrativa sul rilievo indiziante dei rapporti di parentela. Il C.G.A.R.S. ribadisce che il legame parentale non è di per sé indizio di infiltrazione mafiosa, poiché la pericolosità sociale non si trasferisce automaticamente da un parente all’altro: occorre almeno ipotizzare che dal rapporto sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette.

Nella specie, tuttavia, il provvedimento interdittivo non si fonda sul solo rapporto di coniugio. La Corte rileva che la motivazione dà conto di una serie di elementi fattuali che relegano il vincolo coniugale e la successiva separazione in secondo piano, evidenziando come quel rapporto si sia trasformato, nel corso degli anni, in schermo strumentale per occultare l’attività illecita dell’ex coniuge.

Il Collegio individua le evidenze ritenute di valenza dirimente: il coinvolgimento dell’appellante nell’indagine che ha condotto all’arresto dell’ex marito e di altri soggetti, confluita in un’ordinanza di misura cautelare e sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Palermo del 10 luglio 2018 per reati aggravati dall’aver agevolato l’associazione mafiosa; la pendenza, alla data del provvedimento, di due procedimenti penali per trasferimento fraudolento di valori e impiego di denaro di provenienza illecita; il sequestro preventivo di una società operante nel settore dei giochi e scommesse, di cui l’appellante era amministratrice; la ritenuta fittizia intestazione della società all’ex moglie, con conseguente imputazione per intestazione fittizia.

La Corte valorizza inoltre la circostanza che l’ex coniuge aveva messo a disposizione i locali dell’esercizio commerciale di cui l’appellante è titolare per incontri con esponenti mafiosi. Ne trae la conclusione che il provvedimento prefettizio è frutto di un’approfondita istruttoria e sorretto da una motivazione granitica, immune dai vizi dedotti. Da ciò deriva l’infondatezza della prospettata illegittimità derivata del provvedimento A.N.A.C., atto dovuto consequenziale all’interdittiva. Le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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