Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta nel lavoro (TAR Sardegna n. 367 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e, accertata la persistente inesecuzione della parte di condanna non ancora eseguita, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. La parziale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già ottemperata. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere in favore della ricorrente il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali, rivalutazione e spese processuali liquidate.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. A seguito del ricorso l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, parzialmente ottemperando; è rimasta invece ineseguita la condanna al pagamento del capitale e degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale disciplina del ricorso per ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali. Il thema decidendum si concentra sull’accertamento dell’esatto adempimento del giudicato del giudice del lavoro e, in caso negativo, sulla nomina del commissario per l’esecuzione sostitutiva.

Il Tribunale ricostruisce l’iter dell’adempimento. Dopo il deposito del ricorso l’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali, così parzialmente ottemperando alla sentenza. È invece rimasta ineseguita la parte relativa al riconoscimento del capitale e degli interessi, confermando la persistenza dell’inadempimento sulla parte più rilevante del giudicato.

In particolare, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 il Tribunale aveva disposto un rinvio della decisione, assegnando un termine di 90 giorni per favorire lo spontaneo adempimento dell’amministrazione. All’udienza successiva il difensore della ricorrente ha dichiarato il permanere del mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. L’amministrazione, dal canto suo, ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria.

Su queste premesse il Collegio accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e con termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’ente debitore, non è prevista alcuna liquidazione di compenso. Quanto alla parte già eseguita, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e liquidazione che tiene conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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