Accesso agli atti della riscossione: obbligo di esibizione o attestazione di inesistenza (TAR Campania n. 1082 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal concessionario della riscossione, il diritto conoscitivo del contribuente trova soddisfacimento tanto in forma positiva, mediante l’ostensione degli atti richiesti, quanto in forma negativa, allorché l’amministrazione dichiari espressamente di non detenere i documenti e se ne assuma la responsabilità di veridicità. In quest’ultimo caso non vi sono margini per ordinare l’accesso, perché la statuizione sarebbe inutiliter data per mancanza del suo oggetto. Il giudice amministrativo, pertanto, ordina l’esibizione della documentazione non ancora ostesa ovvero l’attestazione formale della sua inesistenza o indisponibilità. La declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell’ordine di accesso presuppone una dichiarazione espressa e non una mera inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva a mezzo posta un atto di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 su un veicolo, unitamente all’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 per il pagamento di € 668,18. Gli atti provenivano dal raggruppamento temporaneo di imprese concessionario per la riscossione coattiva della Regione Campania.

Il contribuente assumeva di non aver mai avuto conoscenza di alcuni atti presupposti, tra cui il preavviso di fermo, l’ingiunzione di pagamento e l’avviso di accertamento. Presentava quindi un’istanza di accesso volta a ottenere copia di tali documenti, delle relazioni di notificazione e del verbale di presa in carico delle posizioni da avviare in riscossione coattiva. Il concessionario riscontrava solo parzialmente la richiesta, trasmettendo il preavviso di fermo e l’avviso di accertamento con le relative relazioni. Il ricorrente impugnava il diniego parziale e il silenzio-rigetto formatosi sulla restante parte dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania accoglie il ricorso rilevando che la parte resistente non ha fornito la restante documentazione richiesta, limitandosi a un riscontro parziale. Il concessionario non ha neppure attestato la formale inesistenza o indisponibilità degli atti non ostesi, sicché la pretesa conoscitiva del ricorrente resta insoddisfatta.

Il giudice richiama la regola secondo cui l’esigenza conoscitiva del richiedente può trovare soddisfacimento in positivo, tramite l’ostensione, oppure in negativo, ove l’amministrazione dichiari di non detenere i documenti assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione. In tale seconda ipotesi l’interesse del ricorrente è comunque soddisfatto, anche se in “forma negativa”.

Sul punto il Collegio richiama propri precedenti (TAR Campania n. 8369/2021 e TAR Campania, Sez. VI, n. 2319 dell’8 aprile 2021) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, di fronte a una dichiarazione espressa di inesistenza dell’atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto.

Nel caso concreto, mancando sia l’ostensione integrale sia l’attestazione di inesistenza, il ricorso è fondato. Il TAR ordina al concessionario di esibire la restante documentazione, ove esistente, ovvero di attestarne l’inesistenza, consentendo l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono integralmente compensate per le peculiarità della controversia.

Il Collegio accoglie inoltre la domanda di patrocinio a spese dello Stato, liquidando in favore dell’avvocato del ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00, comprensiva di spese generali e accessori di legge. La liquidazione tiene conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, in applicazione dei criteri dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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