Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docente (TAR Campania n. 1083 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per la formazione ha, nei confronti dell’amministrazione, un valore conformativo-ordinatorio: l’obbligo dell’ente consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile. Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, ove perduri l’inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora è fissata, secondo l’orientamento del Tribunale, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dal giorno della comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, con sentenza n. 2515/2024 depositata l’08.04.2024, la condanna del Ministero all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di 500 euro annui, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva il 09.04.2024. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso rilevando che il Ministero, non costituito, non ha frapposto alcun elemento ostativo. Il Collegio muove dal riconoscere alla sentenza del giudice civile un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum.
Il contenuto dell’obbligo viene individuato nella necessità di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Non è sufficiente, dunque, un adempimento formale: occorre l’effettiva attribuzione del beneficio economico accertato.
Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, inoltre, non ha dato esecuzione al giudicato.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza, assegnando la Carta elettronica e accreditando l’importo nominale riconosciuto per le annualità indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Accolta anche la domanda di penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, in conformità all’orientamento del Tribunale richiamato nel testo. La penalità decorre dalla comunicazione della sentenza e sarà dovuta sino all’adempimento o all’effettivo insediamento del commissario. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero.
Nota della Redazione
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