Revisione prezzi negli appalti: la decadenza convenzionale è legittima (TAR Sicilia n. 846 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che subordina la richiesta di revisione prezzi alla presentazione di istanza entro il mese di novembre di ciascun anno, a pena di decadenza, è legittima e compatibile con l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Il diritto al corrispettivo della controparte privata della pubblica amministrazione è pienamente disponibile e può essere assoggettato a termine decadenziale negoziale ai sensi dell’art. 2965 cod. civ., con l’unico limite di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. La previsione pattizia integra, e non contraddice, la disciplina legale della revisione, escludendo ogni automatismo nell’adeguamento del prezzo. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullamento quando il provvedimento abbia natura vincolata.
Il Fatto
Una società fornitrice di reagenti e materiali di consumo, aggiudicataria di due lotti di una procedura indetta da una azienda sanitaria provinciale, chiedeva nel 2023 l’avvio del procedimento di revisione prezzi per le forniture eseguite, invocando l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e il disciplinare di gara. L’amministrazione respingeva l’istanza con nota del giugno 2024, sostenendo che uno dei lotti era stato confermato in via interinale alle medesime condizioni economiche, che l’altro era stato prorogato fino al 31.12.2022, che la richiesta tardiva avrebbe consentito la sola rivalutazione dell’anno precedente e che pendevano altri contenziosi.
La società rinunciava dapprima al ricorso avverso il silenzio, poi impugnava il diniego. Nelle more l’azienda adottava una deliberazione con cui riconosceva l’adeguamento solo per il periodo maggio 2022 – aprile 2023, escludendo i periodi anteriori. Avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti, contestando anche la quantificazione dell’importo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti, per la coincidenza delle censure, riservando autonoma trattazione al motivo sulla misura del riconoscimento. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il giudice rileva che l’atto impugnato era comunque vincolato nel contenuto, con la conseguente irrilevanza del vizio procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. La novella del 2020 invocata dalla ricorrente riguarda il solo secondo periodo della norma e opera per gli atti non vincolati: essa non incide sul caso concreto.
Nel merito il Tribunale esclude che la pendenza di altri contenziosi possa precludere il diritto alla revisione. Il punto centrale è però il termine decadenziale previsto dall’art. 41, terzo comma, del disciplinare, che impone la richiesta formale entro novembre di ciascun anno. Il Collegio ritiene che il diritto al corrispettivo sia disponibile e che l’art. 2965 cod. civ. consenta di pattuire decadenze negoziali, purché non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Nessun contrasto sussiste con l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006: la clausola integra la disciplina legale, e la giurisprudenza amministrativa ammette l’apposizione di un termine alla clausola revisionale, in funzione delle esigenze di certezza del rapporto contrattuale e di allocazione della spesa nei bilanci pubblici. Il termine pattuito è amplissimo, estendendosi fino a novembre di ogni anno, e non comprime in modo irragionevole la posizione dell’operatore.
Da ciò consegue che la richiesta presentata nel 2024 per un periodo compreso tra il 2018 e il 2023 poteva essere accolta solo per l’incremento dei prezzi del 2023, essendo maturata la decadenza per gli anni anteriori. Il prezzo delle prestazioni pregresse resta quindi bloccato a quello contrattuale, e correttamente l’amministrazione ha applicato l’indice al solo intervallo maggio 2022 – aprile 2023. Il motivo sulla quantificazione è pertanto infondato.
Il Collegio rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti e condanna la società alle spese di lite in favore dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.