Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro termine dilatorio e commissario (TAR Sicilia n. 2661 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario il termine dilatorio di centoventi giorni per l’azione esecutiva decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve risultare integralmente decorso al momento della notifica del ricorso. È necessario, inoltre, che la sentenza da ottemperare sia passata in giudicato, trattandosi di provvedimento non riconducibile al giudice amministrativo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’attuazione della statuizione nel termine fissato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina del commissario garantisce l’ottemperanza in forma specifica e rende non necessaria, oltre che iniqua, l’applicazione dell’astreinte.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 949 del 15.10.2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nonché il diritto alla retribuzione professionale di anzianità per € 2.038,73 in relazione ai periodi prestati a tempo determinato.

Notificata la sentenza in data 27.01.2025, il Ministero non aveva dato attuazione alle statuizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 3 giugno 2025, ritenendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la ricevibilità dell’azione esecutiva, verificando il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. La notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 27.01.2025; quella del ricorso il 3 giugno 2025, dopo centoventisette giorni. Il termine risulta pertanto integralmente decorso.

Il Tribunale accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, attestato dalla Segreteria il 31 dicembre 2024. Il requisito è richiesto ogni volta che l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 6905 del 28.12.2011).

Nel merito la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio accoglie quindi la domanda e ordina all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, all’accredito dell’importo nominale di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali, e alla corresponsione di € 2.038,73 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7, CCNL 15.3.2001, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega a funzionario apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Quanto alla richiesta di misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio la rigetta. La contestuale nomina del commissario garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica; inoltre la previsione degli interessi fino al soddisfo rende manifestamente iniquo addossare ulteriori somme a titolo di astreinte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 93, comma 1, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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