Emersione: la sostenibilità reddituale del datore di lavoro e il diniego (TAR Marche n. 109 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, il diniego dell’istanza è legittimo quando l’amministrazione fonda la decisione su una valutazione complessiva di sostenibilità del datore di lavoro, comprensiva della capacità reddituale e della situazione personale, e non sulla sola mancata dimostrazione del reddito minimo. La presentazione reiterata di domande di regolarizzazione non portate a compimento costituisce, ai sensi dell’art. 103, comma 9, d.l. n. 34/2020, presunzione legale di inaffidabilità del datore di lavoro, motivo autonomo e sufficiente di rigetto. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’avvenuto superamento della fase di ammissione e l’accertamento dei requisiti di emersione: non sussiste alcun onere dell’amministrazione di valutare tale sbocco alternativo in caso di difetto originario dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata nel giugno 2020 da un datore di lavoro per la stipula di un contratto di lavoro domestico. Il diniego si fondava sul parere contrario dell’Ispettorato del lavoro: il datore non dichiarava redditi dal 2016, non aveva riscontrato le richieste di integrazione documentale, aveva presentato analoghe istanze per altri lavoratori ed era detenuto.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per la condizione di invalidità totale del datore, che lo esonerava dal dimostrare il reddito, per l’irrazionalità dell’ostatività derivante da fatti propri del datore e per la carenza di motivazione sulle ulteriori domande inoltrate. La sospensiva veniva respinta in prima battuta; il ricorso giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il provvedimento impugnato è plurimotivato: non si fonda sulla sola omessa documentazione del reddito, ma su una valutazione di sostenibilità operata dall’amministrazione all’attualità e sulla complessiva situazione del datore di lavoro, gravato da procedure di regolarizzazione per altri tre lavoratori rispetto alle quali andava effettuata una verifica di congruità. La censura sull’invalidità del datore non scalfisce dunque l’atto, perché la motivazione non si esaurisce nel profilo reddituale.

La giurisprudenza richiamata conferma che la finalità di regolarizzazione è perseguita solo in presenza dei documenti analiticamente indicati dalla fonte regolamentare, ritenuti univoci dell’esistenza del rapporto, onde evitare la legalizzazione di rapporti fittizi (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 858; T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 8 giugno 2022, n. 966; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 21 luglio 2021, n. 8675). Lo stato di detenzione del datore non è un mero fatto a lui riconducibile: incide come condizione per considerare esistente il rapporto oggetto di sanatoria.

Il Collegio qualifica come motivo autonomamente idoneo a legittimare il diniego l’art. 103, comma 9, d.l. n. 34/2020, che prevede una presunzione legale di inaffidabilità del datore che abbia abusato di una precedente sanatoria o di una procedura flussi, rappresentando la volontà di assumere un lavoratore senza poi stipulare il contratto. Tale comportamento è equiparato alla creazione di un rapporto fittizio e smentisce l’effettività dei rapporti oggetto della sanatoria più recente. L’omessa indicazione delle pratiche inevase non integra carenza di motivazione, poiché l’interessato poteva esperire l’accesso o allegare cause di forza maggiore non imputabili.

Quanto al permesso per attesa occupazione, la Corte richiama la sentenza n. 209/2023 della Corte costituzionale: tale titolo può essere riconosciuto solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula. Il rilascio presuppone accertati ab origine i requisiti di emersione; in loro assenza permane la condizione di irregolarità. È confermata pertanto la lettura delle circolari ministeriali che limitano il beneficio ai casi di forza maggiore.

Il ricorso è quindi respinto. Dall’esito deriva, ai sensi degli artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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