Ottemperanza all’accesso: sufficiente il commissario, no penalità di mora (TAR Sicilia n. 3532 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, ritualmente evocata, determina l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi dedurre l’assenza di difese utili avverso la dedotta inerzia. Non integra adempimento la trasmissione di stralci anonimi, relativi a più utenti e recanti importi diversi da quelli oggetto delle diffide poste a fondamento dell’istanza ostensiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione del titolo e nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Amministrazione inadempiente, senza compenso e con facoltà di delega. La previsione dell’intervento sostitutivo è di regola sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato, con la conseguenza che, avuto riguardo all’oggetto ostensivo della controversia, non si applicano le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una ricorrente ha ottenuto da questo Tribunale, con sentenza pubblicata il 15 novembre 2024 e passata in giudicato, il riconoscimento del diritto di accesso a determinati documenti, con condanna dell’Amministrazione sanitaria al soddisfacimento della pretesa ostensiva entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione alla pronuncia, ritualmente notificata, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione delle penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione non si è costituita, pur essendo stata evocata mediante notifica presso indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, sussistendo tutti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo esecutivo è ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta alcun adempimento conforme alla sentenza.

La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire ex art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.; su di essa incombeva, per converso, l’onere di provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto. La mancata costituzione, nonostante la ritualità della notifica, comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., lasciando dedurre che l’Amministrazione non avesse difese utili da opporre.

Il Tribunale ha escluso rilievo alla trasmissione via PEC del 27 maggio 2025 di alcuni dati: si tratta, come dedotto dalla ricorrente, di stralci anonimi inerenti prestazioni sanitarie di più utenti e riportanti importi diversi da quelli indicati nelle diffide in relazione alle quali l’istanza di accesso era stata formulata.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare nel termine di trenta giorni e nomina, sin d’ora, del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale, senza compenso e con facoltà di delega, con obbligo di comunicare l’insediamento alla Segreteria. Quanto alle penalità di mora, il Collegio le ha ritenute non necessarie, reputando sufficiente a sollecitare l’esecuzione la sola previsione dell’intervento sostitutivo, avuto riguardo all’oggetto ostensivo della controversia. Le spese sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della connotazione seriale del contenzioso e della ridotta attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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