Sei scatti stipendiali al TFS per le forze di polizia: il termine del 30 giugno non è decadenziale (TAR Campania n. 1711 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spettano al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avviene a domanda, con almeno cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine servizio decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito. Nel calcolo del TFS non si cumulano interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Il Fatto

Tre dipendenti pubblici, già appartenenti alle forze di polizia, sono collocati in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. L’INPS liquida il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

I ricorrenti diffidano l’Istituto al ricalcolo, senza esito, e impugnano i prospetti di liquidazione emessi dalle sedi competenti. L’INPS eccepisce la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione del diritto e l’incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., dell’interpretazione estensiva accolta dal Consiglio di Stato. La causa è decisa all’udienza del 6 ottobre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia sul rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: l’indennità di buonuscita ha carattere retributivo e non appartiene al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.

Sul termine del 30 giugno il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 3573 del 2026 e ne condivide l’assunto: la disposizione non qualifica il termine come decadenziale e la lettura coordinata dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 6-bis lo configura come onere che regola la decorrenza del collocamento a riposo al primo gennaio successivo. Solo una norma chiara potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda nel primo anno e chi la presenta negli anni successivi.

Superata l’eccezione di decadenza, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa del beneficio, ne conferma l’estensione a tutte le forze di polizia alla luce dell’art. 16 legge n. 121/1981 e dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., e ritiene manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, a fronte di un dato normativo univoco. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto alla prescrizione, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che fissa il dies a quo del termine quinquennale alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, respingendo l’istanza di rimessione all’adunanza plenaria. Nel caso concreto il beneficio va riconosciuto a tutti i ricorrenti: per uno di essi, del resto, il termine non sarebbe decorso neppure dalla cessazione dal servizio.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale di riliquidare il TFS applicando i sei scatti e di corrispondere la differenza residua con gli interessi legali. Il Collegio esclude il cumulo con la rivalutazione monetaria, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3098 del 2023. Le spese seguono la soccombenza, anche in ragione del consolidamento dell’orientamento anteriore al ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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