Nessun obbligo della Presidenza del Consiglio di comporre il dissenso tra Ministeri (TAR Sardegna n. 75 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri compone il dissenso emerso tra Amministrazioni nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, costituiscono espressione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità. La norma attribuisce al Presidente del Consiglio la mera facoltà di deferire la questione al Consiglio dei Ministri e qualifica come eventuali le deliberazioni adottate ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022. Da tali connotati non deriva alcun obbligo di provvedere in un termine determinato a carico della Presidenza del Consiglio. Il privato non resta privo di tutela: l’inerzia censurabile è quella del Ministero competente, che deve concludere il procedimento e può essere aggredita ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva 80,88 MWp nel territorio di un Comune della Sardegna. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole, mentre il Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza Speciale PNRR, ha reso parere negativo. Preso atto del dissenso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 maggio 2023, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.
Trascorso oltre un anno senza alcuna determinazione, nonostante una sollecitazione del 5 giugno 2024, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna all’adozione degli atti consequenziali. La Presidenza del Consiglio si è costituita eccependo l’incompetenza territoriale e l’insussistenza di un obbligo a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni in rito. Quanto alla pretesa tardività della memoria dell’Amministrazione, ha richiamato il combinato disposto degli artt. 73 e 87 cod. proc. amm. e la regola secondo cui il termine a ritroso che scada di sabato non va anticipato al venerdì, non operando il meccanismo dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. per i termini calcolati all’indietro.
L’eccezione di incompetenza territoriale è stata parimenti disattesa. Il giudice ha radicato la competenza del TAR Sardegna sul rilievo che il comportamento omissivo produce effetti limitati alla Regione in cui il progetto dovrebbe essere eseguito, risultando irrilevante la sede dell’organo rimasto inerte.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la configurabilità di un obbligo di provvedere a carico della Presidenza del Consiglio. Ha qualificato gli atti adottati ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 come atti di alta amministrazione, soggetti al sindacato giurisdizionale ma connotati da ampia discrezionalità nella composizione degli interessi compresenti e nella garanzia dell’unità dell’indirizzo politico-amministrativo. Ha richiamato sul punto l’orientamento del Cons. Stato n. 3203 del 2024 e del Cons. Stato n. 3112 del 2021, che individuano nel vertice dell’apparato amministrativo il momento di sintesi degli interessi ambientali, paesaggistici ed energetici coinvolti.
La conclusione è stata tratta dal dato letterale. L’art. 5, comma 2, lett. c-bis) prevede che il Presidente del Consiglio può deferire la decisione al Consiglio dei Ministri, e non che debba farlo. Analogamente, l’art. 7 del d.l. n. 50/2022 qualifica come eventuali le deliberazioni adottate in materia. Da ciò il Collegio ha dedotto che la natura del potere e la rilevanza politica dell’atto non consentono di affermare l’esistenza di un obbligo di dirimere il contrasto entro un termine specifico.
Il Tribunale ha escluso che tale conclusione sacrifichi la posizione del privato. L’interesse di questi resta sullo sfondo in una fase che coinvolge soltanto Amministrazioni statali. La tutela è comunque assicurata avverso l’inerzia del Ministero competente: secondo il richiamato Cons. Stato n. 3112 del 2021, preso atto del parere negativo del Ministero della Cultura, il MASE avrebbe dovuto concludere il procedimento in senso negativo e poi rimettere la decisione alla Presidenza del Consiglio. Tale inerzia è censurabile con ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., restando possibile la tutela anche avverso il parere negativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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